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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11962/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di un lavoratore subordinato, dipendente di una società concessionaria autostradale, volta ad ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nel livello B1 del CCNL con decorrenza dall'1/10/1999 e il pagamento delle differenze retributive conseguenti. In origine il conflitto verteva sulla perdurante efficacia di un accordo sindacale aziendale del 17/6/1977, ritenuto dal lavoratore ancora applicabile e compatibile con il successivo sistema di classificazione introdotto dal CCNL del 18/4/1997; la società sosteneva invece che tale accordo fosse ormai superato/incompatibile con il nuovo inquadramento. Dopo un primo giudizio di legittimità, la sentenza rescindente aveva cassato la precedente decisione per vizio di motivazione e rinviato alla Corte d'appello. In sede di rinvio la Corte territoriale aveva ritenuto ancora applicabile l'accordo del 1977 e aveva valorizzato, non in termini di automatica parità di trattamento, ma come indice interpretativo, il fatto che la società avesse riconosciuto il medesimo trattamento ad altri due dipendenti. Contro tale decisione la società ha proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli accordi sindacali aziendali del 1977 e del 1981, dei CCNL richiamati, dell'art. 12 disp. prel. c.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte di rinvio avesse errato nell'interpretare il contenuto letterale degli accordi e nel ritenerli ancora efficaci; 2) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., lamentando una erronea distribuzione/valutazione dell'onere della prova e del materiale probatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudizio di rinvio aveva correttamente operato entro i limiti tracciati dalla precedente sentenza rescindente, ricostruendo gli accordi aziendali come disciplina premiale non espressamente abrogata e, soprattutto, che il ricorso non denunciava specificamente la violazione dell'art. 384 c.p.c., limitandosi a sollecitare una nuova interpretazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando quindi la decisione della Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'inquadramento nel livello B1 a decorrere dall'1/10/1999 e condannato la società al pagamento delle differenze retributive liquidate fino al deposito del ricorso introduttivo, oltre accessori e spese. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse attenuto ai limiti della pronuncia rescindente e avesse svolto una valutazione interpretativa degli accordi aziendali riservata al merito; conseguentemente ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    nel ricorso erano dedotte violazioni di legge come motivo di cassazione, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a rimettere in discussione l'interpretazione degli accordi e i limiti del giudizio di rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    la sentenza evidenzia che, per censurare la decisione del giudice di rinvio, era necessario dedurre specificamente l'infedele esecuzione dei compiti affidatigli dalla precedente sentenza di annullamento; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'onere della prova, ma la Corte non accoglie la censura perché la decisione impugnata si colloca entro i limiti del giudizio di rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare una supposta errata valutazione delle prove; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché il ricorso è ritenuto inammissibile.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    evocato insieme agli artt. 1362 e 1363 c.c. per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica diversa degli accordi collettivi.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l'interpretazione del contenuto letterale dell'accordo aziendale; la Corte ribadisce che l'interpretazione degli accordi aziendali è riservata al giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per contestare l'interpretazione complessiva dei testi negoziali; la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato nella motivazione sui limiti del giudizio di legittimità e sulla cristallizzazione della posizione delle parti fino all'ultimo momento utile per le allegazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la controversia è chiusa nei limiti tracciati dalla sentenza di cassazione: non possono essere rimesse in discussione questioni già decise, esplicitamente o implicitamente, nella fase rescindente.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in sede di rinvio è ammissibile solo se deduce specificamente l'infedele esecuzione dei compiti imposti dalla precedente sentenza di annullamento; non è consentito utilizzare il ricorso per sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • Quando l'annullamento è avvenuto per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva ampi poteri di indagine e di valutazione dei fatti, ma deve rimuovere i punti illogici o contraddittori evidenziati dalla sentenza rescindente e non può rifondare la decisione sugli stessi elementi già ritenuti incongrui.
  • L'interpretazione degli accordi collettivi aziendali, nei limiti del sindacato di legittimità, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e non illogica.
  • Nel rapporto di lavoro privato non opera un principio generale di parità di trattamento tra dipendenti; il diverso trattamento concesso ad altri lavoratori può al più assumere valore indiziario nell'interpretazione della volontà datoriale, ma non fonda di per sé un diritto automatico del singolo lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieInquadramento e differenze retributiveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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