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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29168/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto che aveva commissionato a uno studio professionale prestazioni di consulenza agraria nell'ambito di due procedimenti di accertamento tecnico preventivo. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che gli incarichi relativi ai due ATP fossero autonomi rispetto a un precedente incarico conferito al professionista e che le prestazioni fatturate fossero state effettivamente rese. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) ha contestato la valutazione di inattendibilità di un teste (padre del ricorrente), deducendo violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116, 246, 247 c.p.c. e vizio motivazionale; 2) ha contestato l'affermazione di autonomia delle attività svolte dal professionista nei due ATP, sostenendo che si trattasse di prosecuzione dell'originario incarico del 2008; 3) ha censurato la ritenuta mancata contestazione del credito, sostenendo che l'onere della prova dell'esecuzione delle attività gravasse sul professionista e che l'opposizione al decreto ingiuntivo, il pagamento di precedenti fatture e l'annotazione contabile non valessero come acquiescenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui erano prospettate come vizio motivazionale, perché formulate in termini di insufficienza o illogicità della motivazione, profili non più deducibili nel vigore dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riformato, salvo i casi-limite di motivazione mancante, apparente, perplessa o manifestamente contraddittoria. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché dirette in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei testimoni, attività riservate al giudice di merito. Quanto al terzo motivo, ha osservato che la Corte territoriale aveva effettivamente fondato la decisione sulla mancata contestazione specifica delle prestazioni indicate nelle fatture, mentre le ulteriori deduzioni del ricorrente non risultavano decisive né adeguatamente devolute in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che le doglianze non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte d'ufficio oltre i limiti consentiti; non consente di censurare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Non può essere invocato per contestare la valutazione del materiale istruttorio, salvo il caso di attribuzione di valore legale a prove che non lo hanno o viceversa.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione all'attendibilità del teste, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a rivalutare un apprezzamento di fatto.

  • art. 247 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che ciò conducesse a un diverso esito, poiché la doglianza atteneva alla valutazione di merito della prova testimoniale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Nel testo riformato consente il sindacato solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più ammessa la denuncia di insufficienza o illogicità della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio motivazionale estremo, configurabile soltanto in ipotesi di motivazione inesistente, apparente, perplessa, oggettivamente incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 25

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla fatturazione e alla registrazione contabile, ma la Corte non ne ricava un diverso criterio decisorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater quale base del meccanismo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi scrutinabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o, nei casi estremi, della motivazione mancante, apparente, perplessa o radicalmente contraddittoria; non è consentito dedurre la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Le censure formalmente formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando, in realtà, mirano a una nuova valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni, attività riservate al giudice di merito.
  • La valutazione dell'attendibilità del teste e la selezione delle risultanze istruttorie più persuasive rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una confutazione analitica di tutte le prove contrarie.
  • In tema di azione monitoria per compensi professionali, la contestazione del credito deve essere specifica rispetto alle prestazioni fatturate; se il giudice di merito accerta la mancata contestazione delle singole attività eseguite, la doglianza in cassazione non può risolversi in una diversa lettura del materiale fattuale.
  • La deduzione di fatti nuovi o questioni non trattate dalla sentenza impugnata è inammissibile in cassazione se non risulta che siano stati specificamente devoluti al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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