Sentenza del 21/10/2019 n. 832 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due atti: una cartella di pagamento TARSU relativa all’anno 2010, contestando l’intervenuta prescrizione quinquennale per mancata notificazione di atti interruttivi; e un avviso di accertamento TARSU relativo all’anno 2012, sostenendo che il Comune fosse decaduto dal potere impositivo perché l’occupazione dell’immobile risultava già conosciuta e il termine quinquennale per l’accertamento era scaduto il 31 dicembre 2017. Il Comune, regolarmente convocato, non si è costituito e non ha prodotto documentazione contraria.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale ha accolto integralmente il ricorso e annullato sia la cartella TARSU 2010 sia l’avviso di accertamento TARSU 2012. Per la cartella del 2010 ha riconosciuto la prescrizione quinquennale, non essendo stati provati atti interruttivi. Per l’avviso relativo al 2012 ha dichiarato la decadenza del Comune dal potere impositivo, poiché l’occupazione dell’immobile doveva presumersi iniziata tra il 1° e il 19 gennaio 2012 e l’atto, notificato il 19 dicembre 2018, era tardivo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2017. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di 250 euro di spese di giudizio, oltre contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, Codice civile
La TARSU è soggetta al termine quinquennale di prescrizione.
La TARSU, essendo un tributo locale caratterizzato da prestazioni periodiche autonome nell’ambito di un rapporto continuativo, si prescrive in cinque anni. L’ente impositore deve dimostrare eventuali atti validamente notificati che abbiano interrotto il termine.
Sentenza Corte di Cassazione n. 22224 del 3 novembre 2016
Occorre differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta dal caso in cui tale situazione si sia verificata successivamente al 20 gennaio.
Per la decadenza dal potere di accertamento TARSU, se l’occupazione è iniziata tra il 1° e il 19 gennaio, il termine decorre dall’anno stesso; se è iniziata dopo il 20 gennaio, decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo.
Cassazione, ordinanza n. 22305 del 13 settembre 2018
Alla TARSU si applica il termine breve di prescrizione quinquennale.
La giurisprudenza conferma che il termine ordinario applicabile alla TARSU è quello quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c.
Massime di principio
- Per i tributi locali periodici come la TARSU, in assenza di una disciplina speciale applicabile, la pretesa si prescrive ordinariamente in cinque anni.
- Quando il contribuente eccepisce la prescrizione, l’ente impositore deve provare l’esistenza e la valida notificazione di eventuali atti interruttivi; in mancanza, la pretesa può essere dichiarata prescritta.
- La decadenza dal potere di accertamento deve essere verificata calcolando il termine a partire dalla data giuridicamente rilevante di inizio dell’occupazione o detenzione dell’immobile.
- Se l’occupazione dell’immobile era già iniziata tra il 1° e il 19 gennaio dell’anno d’imposta, il termine decadenziale decorre da tale anno; un avviso notificato oltre la scadenza quinquennale è tardivo.
- La mancata costituzione dell’ente o la mancata produzione di documenti non comporta automaticamente l’accoglimento del ricorso, ma può risultare decisiva quando l’ente non dimostra la tempestività dell’atto o l’interruzione della prescrizione.
- In casi analoghi è opportuno distinguere sempre tra prescrizione della pretesa, relativa al decorso del tempo senza validi atti interruttivi, e decadenza dal potere di accertamento, relativa alla tardiva emissione o notificazione dell’atto.
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