Cassazione Civile, Ordinanza n. 34794/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Un soggetto agiva per ottenere la restituzione di euro 20.000, sostenendo di averli versati, in data 9 settembre 2005, a due avvocati che li avevano ricevuti "a nome e per conto" di due proprietari, come anticipazione in prestito fiduciario, da restituire entro il 31 dicembre 2005. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata la dazione ai convenuti e osservando che la scrittura prodotta valeva solo nei limiti dell'art. 2702 c.c. e che la somma risultava consegnata a soggetti diversi dai convenuti. In appello veniva confermata la decisione, con rilievo di carenza di legittimazione attiva dell'appellante e di carenza di legittimazione passiva dei convenuti. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione degli artt. 24 Cost., 2907 c.c., 75, 81, 99, 100 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la titolarità del diritto sulla base della sola prospettazione introduttiva senza considerare che il versamento era stato effettuato in proprio; omesso esame di un fatto decisivo, poiché erano state ribadite in appello la qualità personale del versamento e la cessione del credito da parte dell'altro soggetto che aveva partecipato al pagamento; violazione degli artt. 1388 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che il pagamento era stato ricevuto da procuratori dei convenuti e che il contratto spiegava effetti nei confronti dei rappresentati; nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione solo apparente sui profili di legittimazione attiva e passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto assorbente il quarto motivo, accogliendolo per motivazione apparente della sentenza d'appello. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva argomentato in modo apodittico e generico sia sul difetto di legittimazione attiva sia su quello di legittimazione passiva, senza rendere percepibile il percorso logico seguito e senza esaminare compiutamente la ricevuta/quietanza e il rapporto con i professionisti che avevano incassato la somma. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dichiarando assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 2702 c.c.
La scrittura privata fa prova legale solo nei limiti previsti dalla norma; altrimenti può valere come prova semplice o indizio da valutare unitamente ad altri elementi.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della tutela giurisdizionale del diritto fatto valere.
art. 2907 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla tutela del diritto soggettivo in giudizio.
art. 75 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla capacità di stare in giudizio e sulla rappresentanza processuale.
art. 81 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimazione ad agire in nome proprio per diritto altrui nei casi previsti dalla legge.
art. 99 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sull'iniziativa di parte.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sull'interesse ad agire.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia e il supposto superamento dei limiti del devolutum.
art. 1388 c.c.
Richiamato per sostenere che gli effetti del contratto concluso dal rappresentante si producono direttamente in capo al rappresentato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata per la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale evocata per la deduzione di nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale evocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza si limita ad affermazioni apodittiche o generiche che non consentono di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e di controllarne la coerenza.
- La motivazione della decisione deve confrontarsi con le principali risultanze istruttorie e con le allegazioni effettivamente svolte dalle parti; la loro mancata considerazione può integrare nullità della sentenza quando renda incomprensibile la ratio decidendi.
- Nel verificare la legittimazione attiva e passiva il giudice deve esaminare concretamente il contenuto della domanda, i documenti richiamati e il rapporto sostanziale dedotto, senza fermarsi a una lettura meramente assertiva della prospettazione iniziale.
- Se una somma è stata consegnata a soggetti che dichiarano di riceverla "a nome e per conto" di altri, il giudice deve accertare i poteri rappresentativi o il mandato a ricevere somme, poiché la questione è decisiva per individuare il soggetto obbligato alla restituzione.
- L'accoglimento del motivo che denuncia motivazione apparente assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che investono il merito della controversia.
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