Cassazione Penale, Ordinanza n. 29757/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino dell'11/09/2024, deducendo in sostanza la mancanza dell'elemento soggettivo, e in particolare del dolo, in relazione a due episodi contestati come minaccia ai danni di un destinatario qualificato, con riferimento ai capi A) e C). La difesa ha riproposto censure già svolte in appello, contestando la lettura delle dichiarazioni dei testi indicati nel provvedimento e la conclusione dei giudici di merito circa la natura intrinsecamente minatoria delle frasi pronunciate e il loro collegamento con un atto d'ufficio del destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico, manifestamente infondato e meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ha ritenuto che il ricorrente non avesse criticato in modo specifico la valutazione delle dichiarazioni testimoniali poste a fondamento dell'accertamento della valenza minatoria delle frasi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
La Corte tratta la norma come fattispecie incriminatrice che punisce le condotte minatorie o violente finalizzate a costringere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o ad omettere un atto dell'ufficio; nel caso concreto, ritiene sufficiente la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi collegate all'atto d'ufficio.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, viene applicata la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le medesime censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del difetto di dolo non può risolversi in una mera contrapposizione del dissenso difensivo alla valutazione dei giudici di merito, specie quando la sentenza ha valorizzato in modo coerente prove testimoniali e la valenza oggettivamente minatoria delle espressioni contestate.
- Quando la motivazione di merito accerta che le frasi pronunciate hanno natura intrinsecamente minatoria e sono collegate a un atto dell'ufficio del destinatario, la contestazione in cassazione deve investire in modo puntuale tale percorso argomentativo, altrimenti il motivo è generico e manifestamente infondato.
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