Cassazione Civile, Ordinanza n. 00659/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'amministrazione finanziaria contestava alla società e ai soci il fittizio acquisto di macchinari, ritenendo conseguentemente indeducibile la quota di ammortamento e indetraibile l'IVA. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado, e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, valorizzando la documentazione prodotta, ritenuta prevalente rispetto a presunzioni e dichiarazioni di terzi, e richiamando anche le risultanze di un procedimento penale. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 52 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR affermato che l'appello era ai limiti dell'inammissibilità per difetto di specificità; 2) violazione dell'art. 654 c.p.c. per avere la CTR attribuito rilevanza al processo penale nel giudizio tributario; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992; 4) violazione degli artt. 2697 c.c., 39 d.P.R. 600/1973 e 109 d.P.R. 917/1986 per avere la CTR escluso la fondatezza delle contestazioni sull'indeducibilità dei costi e sull'assenza di certezza e inerenza; era stato inoltre proposto un motivo ulteriormente formulato come omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di interesse, perché la CTR non aveva dichiarato inammissibile l'appello né aveva fondato la decisione su un vero giudicato penale; ha invece accolto il motivo sulla motivazione apparente, ritenendo le argomentazioni della CTR troppo generiche e non idonee a rendere percepibile la ratio decidendi, con assorbimento delle censure residue.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il primo e il secondo motivo per difetto di interesse/inammissibilità, e ha dichiarato assorbiti i restanti motivi relativi alla violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e all'omesso esame di fatti decisivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché proceda a un nuovo esame con motivazione effettiva e intellegibile.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura sull'inammissibilità dell'appello è stata ritenuta priva di interesse perché la CTR non aveva dichiarato inammissibile il gravame, limitandosi a un rilievo non decisivo.
art. 654 c.p.c.
Nel processo tributario la sentenza penale non ha automatica efficacia di giudicato; può rilevare solo come elemento di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi istruttori.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza è nulla quando la motivazione, pur esistente graficamente, è solo apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione delle norme sostanziali e processuali richiamate nei motivi non accolti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura sulla motivazione apparente.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la CTR avesse erroneamente escluso la fondatezza della prova offerta dall'Ufficio circa l'indeducibilità dei costi.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente in relazione al potere di accertamento e alla contestazione della deducibilità dei costi.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla deducibilità dei componenti negativi, in relazione ai requisiti di certezza e inerenza.
art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario deve valutare liberamente la sentenza penale e gli altri elementi probatori acquisiti agli atti.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza penale, anche irrevocabile, non produce automatica efficacia vincolante, ma costituisce un mero elemento di prova liberamente valutabile insieme al complessivo compendio istruttorio.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando le ragioni addotte sono generiche o stereotipate e non consentono di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- La parte ricorrente non ha interesse a censurare una statuizione che non ha avuto effettiva incidenza sulla decisione, quando il giudice di merito abbia poi comunque deciso la controversia nel merito.
- In tema di imposte sui redditi e IVA, l'affermazione dell'indeducibilità dei costi o dell'indetraibilità dell'imposta richiede una motivazione che renda intelligibile quali elementi fattuali e probatori conducano alla conclusione, non essendo sufficiente un richiamo indistinto a presunzioni o sospetti.
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