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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21632/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore e l'ambasciata straniera presso la Repubblica Italiana, che lo aveva adibito alle mansioni di autista. Il giudice d'appello aveva confermato la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, TFR e tredicesima mensilità, oltre ad aver accolto l'appello incidentale del lavoratore sulle spese di primo grado. L'ambasciata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 437 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come nuova l'eccezione relativa all'applicazione del principio di assorbimento; 2) violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c., sostenendo che fosse stato erroneamente escluso il principio di assorbimento delle somme corrisposte in eccesso rispetto al CCNL; 3) violazione degli artt. 327, 334, 436 c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile l'appello incidentale sulle spese e per avere poi ritenuto illegittima la compensazione disposta dal Tribunale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di decisività, il secondo infondato perché il principio di assorbimento si applica alla diversa ipotesi di riqualificazione del rapporto da autonomo a subordinato e non a un rapporto già originariamente subordinato con trattamento di maggior favore, e il terzo infondato poiché l'appello incidentale tardivo è ammissibile anche su capi autonomi entro i termini di legge e la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'ambasciata. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore le differenze retributive, il TFR e la tredicesima mensilità, ritenendo corretta l'esclusione del principio di assorbimento nel caso di rapporto di lavoro subordinato originario e valida la statuizione sulle spese di lite. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.c.

    È stata esclusa la decisività della censura che invocava la novità dell'eccezione in appello, poiché la questione era comunque stata esaminata nel merito dalla Corte territoriale.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'assorbimento, ma ritenuto non fondante l'esclusione operata dalla Corte d'appello nel caso concreto.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di trattamento retributivo, ma la Corte ha ribadito che il principio di assorbimento non si applica a un rapporto subordinato già originario con trattamento di maggior favore.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla tardività/ammissibilità dell'appello incidentale, senza che la censura fosse accolta.

  • art. 334 c.p.c.

    Consente l'impugnazione incidentale tardiva, anche su capi autonomi della sentenza, purché proposta nei termini e nelle forme stabilite; perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

  • art. 343 c.p.c.

    Considerato nel combinato disposto con l'art. 334 c.p.c. per ammettere l'appello incidentale tardivo.

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo quadro normativo sull'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 436 c.p.c.

    Nel rito del lavoro l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile se proposta entro il termine previsto dalla norma; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ribadito che le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti consentiti dalla legge e con adeguata motivazione.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    Dopo il rigetto del ricorso è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio di assorbimento delle somme corrisposte in eccesso rispetto ai minimi contrattuali opera, di regola, nelle ipotesi in cui sia necessario raffrontare il trattamento percepito con quello dovuto a seguito della riqualificazione del rapporto, e non quando il rapporto sia sin dall'origine pacificamente subordinato e si discuta soltanto di un trattamento di miglior favore.
  • Il patto di conglobamento nella retribuzione di emolumenti ulteriori dovuti per legge o per contratto è valido solo se consente di individuare i titoli cui è riferita la prestazione complessiva, così da permettere il controllo giudiziale sul rispetto dei diritti inderogabili del lavoratore; non è necessario, invece, indicare separatamente gli importi dei singoli istituti conglobati.
  • Nel rito del lavoro, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile ai sensi dell'art. 334 c.p.c. anche su capi autonomi della sentenza, purché proposta entro il termine dell'art. 436 c.p.c.; essa perde efficacia solo se l'impugnazione principale viene dichiarata inammissibile.
  • La regolazione delle spese di lite è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui sindacato in cassazione è limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa e alla verifica dell'esistenza di una motivazione congrua sulla compensazione o sulla condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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