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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33461/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, venuta a conoscenza tramite visure/estratti di ruolo dell’esistenza di due cartelle esattoriali, aveva proposto ricorso davanti al giudice tributario impugnando gli estratti di ruolo e le cartelle sottostanti. La CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l’appello limitatamente alla censura relativa alla notificazione di una cartella, ritenendo invalida la notifica per difetto di conformità all’art. 140 c.p.c., e confermando invece la validità dell’altra notifica. In cassazione la società deduceva: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere la CTR esaminato l’eccezione di illegittimità della notifica via PEC della cartella e la conseguente prescrizione quinquennale; 2) violazione degli artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, della L. n. 53/1994, oltre che del D.Lgs. n. 82/2005, per mancata prova dell’effettiva consegna/notifica telematica, mancanza dei file telematici attestanti la consegna della "busta" PEC e difetto di attestazione di conformità e sottoscrizione digitale.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha ritenuto assorbente l’originaria improponibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022 e l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, ha affermato che l’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo deve essere specificamente allegato e dimostrato; nel caso concreto, la società si era limitata a riferire di aver scoperto le cartelle tramite accesso presso l’agente della riscossione, senza allegare una situazione attuale che giustificasse l’azione. Perciò ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e anche quelle del giudizio di legittimità, e ha escluso ogni statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi selezionati dalla norma; la disposizione incide sull’interesse ad agire, che deve essere specificamente dimostrato, anche nei processi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    Ha introdotto nell’ordinamento il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, limitando l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • L. n. 215/2021

    Norma di conversione del d.l. n. 146/2021, richiamata per l’introduzione del nuovo regime sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo quando la causa non poteva essere proposta.

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    Regola la decisione sulle spese del giudizio di legittimità e, nel caso, è stata applicata per compensare le spese.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato quale mezzo processuale per il deposito documentale in cassazione ai fini della prova dell’interesse ad agire.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla dedotta irregolarità della notificazione di una cartella esattoriale.

  • art. 3-bis, comma 3, L. n. 53/1994

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina della notificazione a mezzo PEC.

  • art. 6, comma 1, L. n. 53/1994

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla prova e validità della notifica telematica.

  • D.Lgs. n. 82/2005

    Richiamato dalla ricorrente in tema di documentazione e validità delle notificazioni telematiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso ogni statuizione sul punto, dato il rilievo assorbente dell’improponibilità originaria dell’azione.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico e attuale interesse ad agire nei casi previsti dalla disciplina sopravvenuta; la mera conoscenza dell’esistenza della cartella tramite visura non basta di per sé.
  • Il requisito dell’interesse ad agire ha natura dinamica e può essere valutato fino alla decisione, anche alla luce di norme sopravvenute che ne ridisegnino i presupposti.
  • Quando l’azione è originariamente improponibile, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, perché la causa non poteva essere proposta.
  • Le censure relative alla validità della notifica della cartella restano assorbite se manca, a monte, l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
  • Nel giudizio di legittimità, la prova dell’interesse ad agire e dei presupposti di ammissibilità può essere supportata dal deposito documentale nei limiti consentiti dall’art. 372 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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