Sentenza n. 545/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Monteroni di Lecce n.115 del 07.07.2021 - R.G. n. 428 del 07/07/2021 con cui è stata approvata la Graduatoria di merito della Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale a 30 ore settimanali di n. 2 (due) unità di Istruttore Amministrativo, Cat. C, di cui n. 1 unità prioritariamente riservata a volontario delle Forze armate, nonché ove occorra del verbale di approvazione della graduatoria definitiva, dei verbali di valutazione delle prove scritte e orali predisposti dalla Commissione esaminatrice, non conosciuti, e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ancorchè non conosciuti; e contestuale istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. relativa all'ostensione da parte del Comune di Monteroni di Lecce di tutti gli atti amministrativi relativi alla Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale a 30 ore settimanali di n. 2 (due) unità di Istruttore Amministrativo, Cat. C, di cui n. 1 unità prioritariamente riservata a volontario delle Forze armate bandita dal Comune di Monteroni di Lecce in data 25.09.2020, ed in particolare i verbali della Commissione esaminatrice inerenti alla predeterminazione dei quesiti delle prove e delle domande da sottoporre ai singoli candidati, e alla valutazione delle prove scritte e orali con particolare riguardo alla posizione di Talesco Vincenzo Alex.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di due istruttori amministrativi, nonché gli atti della commissione esaminatrice e i verbali di valutazione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la determinazione comunale di approvazione della graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica per esami per due posti di istruttore amministrativo, chiedendo anche l'accesso, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ai verbali della commissione esaminatrice, con particolare riferimento alla predeterminazione dei quesiti e alla valutazione delle prove scritte e orali, anche nei confronti della posizione di un altro candidato. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere e fossero compensate le spese. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità della graduatoria o degli atti concorsuali, poiché il giudizio è stato definito per ragioni sopravvenute senza esame del merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere dall'improcedibilità: la prima presuppone un'attività amministrativa successiva integralmente e irretrattabilmente satisfattiva della pretesa; la seconda ricorre quando una situazione di fatto o di diritto, non satisfattiva ma sopravvenuta, rende comunque inutile la decisione sull'annullamento. Nel caso concreto non era dimostrato che la pretesa fosse stata pienamente soddisfatta, sicché non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione del ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse impediva al giudice di decidere nel merito, di rilevare d'ufficio la permanenza dell'interesse o di sostituirsi alla parte nella relativa valutazione. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
pronuncia di cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito quando una successiva attività amministrativa abbia integralmente e irretrattabilmente soddisfatto la pretesa azionata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La domanda è dichiarata improcedibile quando una situazione sopravvenuta rende inutile la decisione, senza che risulti l'integrale soddisfazione della pretesa.
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.
La domanda di accesso è stata proposta contestualmente al ricorso; il giudizio è stato comunque definito per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame della domanda di accesso nel merito.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che l'attività amministrativa sopravvenuta abbia soddisfatto integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata; non è sufficiente una sopravvenienza che renda soltanto inutile la decisione giudiziale.
- Quando una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta rende inutile l'annullamento dell'atto impugnato, ma non dimostra l'integrale soddisfazione della pretesa, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse impedisce al giudice amministrativo di decidere il merito, di rilevare d'ufficio la permanenza dell'interesse o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
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