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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04225/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per compensi asseritamente dovuti per attività di architetto, fondandosi su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento. Il credito era stato escluso dal giudice delegato sia per l'inopponibilità del decreto alla massa sia per l'irrilevanza della documentazione integrativa priva di data certa; inoltre, il curatore aveva eccepito la prescrizione presuntiva triennale. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha invece ammesso il credito, ritenendo che si trattasse di un unico incarico professionale cessato nel 2013, che gli atti interruttivi fossero privi di data certa e che la dichiarazione di mancata conoscenza resa dal curatore, al quale era stato deferito giuramento, equivalga al mancato giuramento, con effetto di travolgimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) inammissibilità del giuramento decisorio al curatore; (2) erronea equiparazione della dichiarazione di mancata conoscenza alla mancata prestazione del giuramento e irrilevanza del difetto di formula; (3) conseguente indebita preclusione del sindacato sull'opponibilità della documentazione e sulla congruità del compenso; (4) omessa pronuncia sulle medesime eccezioni; (5) omesso esame dei medesimi fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 25442/2023: il curatore può eccepire la prescrizione presuntiva, ma il creditore deve poter contrastare tale eccezione mediante il deferimento del giuramento de notitia o de scientia; la dichiarazione di non conoscere il fatto estintivo dell'obbligazione non equivale al giuramento affermativo, bensì agli effetti del giuramento negativo o del rifiuto di giurare, con esito favorevole al creditore. Conseguentemente, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il terzo motivo, perché il rigetto della censura sulla prescrizione presuntiva lasciava fermo il presupposto deciso dal tribunale. Sono stati poi dichiarati assorbiti il quarto e il quinto motivo, che riproponevano in forme diverse le stesse contestazioni. Le spese sono state compensate perché la pronuncia delle Sezioni Unite è intervenuta dopo la proposizione del ricorso; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 647 c.p.c.

    richiamato per indicare che il decreto ingiuntivo non era divenuto esecutivo prima del fallimento, dunque non era opponibile alla massa secondo la ricostruzione dei fatti riportata nel decreto impugnato

  • art. 2956 c.c.

    richiamato per la prescrizione presuntiva triennale dei compensi dei professionisti; la Corte conferma la rilevanza dell'eccezione del curatore e la possibilità per il creditore di contrastarla con il giuramento

  • art. 2704 c.c.

    richiamato in relazione all'irrilevanza degli atti interruttivi privi di data certa anteriore al fallimento

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    richiamato dal tribunale per il privilegio del credito professionale, in ragione dell'unitarietà dell'incarico

  • art. 233 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità del giuramento decisorio al curatore

  • art. 238 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del giuramento e ai suoi effetti processuali

  • art. 239 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del giuramento e ai suoi effetti processuali

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per dedurre che il mancato rispetto della formula non invaliderebbe il mezzo istruttorio

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato per sostenere la sanatoria delle eventuali nullità formali del giuramento

  • art. 2731 c.c.

    richiamato insieme alle norme sul giuramento e sull'efficacia probatoria della dichiarazione resa

  • art. 2736 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare gli effetti del giuramento rispetto al merito della pretesa

  • art. 2737 c.c.

    richiamato nel contesto della disciplina del giuramento decisorio

  • art. 2739 c.c.

    richiamato sia per la validità del giuramento sia per gli effetti della dichiarazione di mancata conoscenza; la Corte, seguendo le Sezioni Unite, esclude che tale dichiarazione equivalga al giuramento affermativo

  • art. 24 Cost.

    richiamato come fondamento del diritto di difesa, che impone di consentire al creditore di deferire il giuramento nella materia della prescrizione presuntiva

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il motivo di ricorso sull'omessa pronuncia, poi assorbito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il motivo di ricorso sull'omesso esame di fatti decisivi, poi assorbito

Massime di principio

  • In tema di prescrizione presuntiva del credito professionale, il curatore fallimentare può eccepire la prescrizione al pari di ogni altro debitore, ma deve essere consentito al creditore di contrastarla con il giuramento decisorio de notitia o de scientia, quale strumento coerente con il diritto di difesa.
  • La dichiarazione del curatore di non conoscere l'esistenza del fatto estintivo dell'obbligazione non equivale al giuramento positivo favorevole al giurante; sul piano degli effetti processuali essa va assimilata al rifiuto di giurare o a un esito sfavorevole al soggetto che avrebbe dovuto prestarlo, con vantaggio per il deferente.
  • Quando un motivo di ricorso presuppone il superamento di una questione preliminare e tale questione viene decisa in senso sfavorevole al ricorrente, le ulteriori censure che mirano a rimettere in discussione il merito sullo stesso presupposto possono risultare inammissibili o assorbite per difetto di interesse.
  • Ai fini della prescrizione presuntiva del compenso professionale, il termine decorre dall'adempimento dell'obbligazione e presuppone il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura domandata dal professionista.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniPrescrizioneInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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