Cassazione Penale, Ordinanza n. 14767/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva accolto solo parzialmente il suo appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino. La condotta contestata consiste nell'essere stato fermato, in Torino e in orario serale, in violazione del divieto di ritorno nel Comune per tre anni disposto dal Questore, nonostante fosse sottoposto a misura di prevenzione personale; il fatto è stato ritenuto sussumibile nell'art. 76, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Nel ricorso si denunciavano violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte ha rilevato che le doglianze sollecitavano in realtà una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, in particolare sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto e che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non manifestamente illogica sia nel confermare la responsabilità penale sia nel negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., valorizzando il contesto concreto, le ragioni dello spostamento dell'imputato e la non occasionalità della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 76, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
La violazione del divieto di ritorno nel Comune imposto con provvedimento del Questore, in presenza di misura di prevenzione personale, integra il reato contestato e può fondare la responsabilità penale.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base della valutazione complessiva della concreta fattispecie, anche con motivazione implicita purché coerente con gli elementi del caso.
art. 133, primo comma, c.p.
Ai fini del giudizio sulla particolare tenuità del fatto rilevano le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito, essendo ammissibili solo censure di violazione di legge o vizi motivazionali nei limiti del controllo di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli elementi di fatto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata dal giudice di merito con motivazione anche implicita, purché desumibile dal complesso dell'argomentazione e riferita ai parametri dell'art. 133 c.p.
- La valutazione sulla particolare tenuità richiede un apprezzamento unitario della concreta offensività del fatto, del grado di colpevolezza e del contesto in cui la condotta è stata tenuta; il ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con tale percorso argomentativo.
- La violazione del divieto di ritorno nel Comune, imposto come prescrizione nell'ambito di una misura di prevenzione personale, è idonea a integrare il reato previsto dall'art. 76, comma 1, d.lgs. 159/2011.
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