Cassazione Penale, Sentenza n. 817/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava che la sentenza d'appello non aveva riportato le conclusioni difensive, nonostante il deposito tempestivo delle medesime, e non aveva valutato la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (richiesta formulata anche dal P.G.). I fatti riguardavano la condanna per il reato contestato (art. 388, commi terzo e quarto, cod. pen.) in relazione alla vendita senza incanto di beni pignorati; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e rideterminando la pena. Il ricorrente ha prodotto documentazione (ricevuta PEC e conclusioni firmate digitalmente) comprovante il deposito delle conclusioni difensive con la richiesta di declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che le conclusioni difensive erano state effettivamente depositate e che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla domanda di prescrizione, determinando una nullità a regime intermedio della sentenza d'appello. Tuttavia, essendo il reato estinto per prescrizione in data 10 giugno 2017 (anteriore alla pronuncia d'appello) e non essendovi prova evidente dell'innocenza dell'imputato, la causa estintiva prevale sulla nullità. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. Le statuizioni civili disposte dal primo grado e confermate in sede di merito sono state confermate (art. 578 c.p.p.). Le spese sono compensate nei confronti della parte civile costituita.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
La Corte d'appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante; citata come fatto già valutato dal giudice di merito
art. 388 commi terzo e quarto cod. pen.
Norma che disciplina il reato ascritto all'imputato; utilizzata per identificare il fatto per il quale era avvenuta la condanna
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nella censura per omissione in sentenza delle conclusioni difensive; riguarda l'obbligo di riportare le conclusioni delle parti
art. 157 cod. pen.
Riguarda il decorso della prescrizione; invocato dal ricorrente per sostenere che il reato si era già prescritto prima della sentenza d'appello
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla nullità della sentenza per omissione e alla possibilità, ai sensi del comma 2, di ritenere evidente l'innocenza dell'imputato; la Corte ha applicato il principio per valutare se la nullità fosse prevalsa sulla prescrizione
art. 131-bis cod. pen.
Menziionato quale motivo di gravame non accolto in sede d'appello; norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce la conferma delle statuizioni civili anche quando la sentenza penale è annullata per prescrizione; applicata per confermare le decisioni civili
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Norma organizzativa richiamata per indicare che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti
Massime di principio
- Se in sede d'appello il giudice omette di riferire o decidere su conclusioni difensive tempestivamente depositate, si configura una nullità a regime intermedio della decisione che può essere censurata in Cassazione.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale generalmente sulla nullità della sentenza, salvo che risulti dall'atto una prova evidente dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2; in assenza di tale prova la Cassazione può annullare senza rinvio per prescrizione.
- La prescrizione intervenuta prima della pronuncia impugnata legittima l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna anche quando la sentenza d'appello presenti vizi formali, se non sussiste prova evidente di innocenza.
- Le statuizioni civili possono essere confermate anche se la sentenza penale viene annullata per estinzione del reato (art. 578 c.p.p.); pertanto le vittime o creditori devono tutelare separatamente i propri interessi civili.
- Per evitare conseguenze processuali, la parte difensiva deve conservare e poter esibire idonea prova del tempestivo deposito di atti e conclusioni (es. ricevute PEC, documenti firmati digitalmente).
- In caso di omissione del giudice su richieste decisive (es. estinzione per prescrizione), è comunque opportuno eccepire la nullità e contestualmente chiedere la declaratoria di prescrizione perché quest'ultima può risolversi in strumento di prevalenza rispetto alla nullità.
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