Cassazione Penale, Sentenza n. 30281/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., in relazione alla sentenza di condanna emessa con rito abbreviato. Il ricorrente contestava che la riduzione dovesse applicarsi anche in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (sostenendo che la norma parla di "impugnazione" in generale) e deduceva, richiamando l'art. 2 c.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il carattere sostanziale della disposizione con conseguente efficacia retroattiva favorevole.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. è riferibile alla mancata proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado (irrevocabilità per mancata impugnazione dell'appello) e non è applicabile in ipotesi di irrevocabilità intervenuta per rinuncia al ricorso per cassazione. Inoltre, nel caso concreto il termine per proporre l'appello era già spirato prima dell'entrata in vigore della riforma, per cui non poteva riconoscersi la riduzione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen.
comma 2-bis: quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione
La Corte interpreta la disposizione come riferita esclusivamente alla mancata proposizione di impugnazione avverso la sentenza di primo grado (irrevocabilità determinata dalla non impugnazione), con finalità di ridurre la durata del procedimento evitando i gradi successivi.
art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p.; la Corte ne considera la collocazione sistematica (nell'articolo che disciplina il rito alternativo) segno che il beneficio è rivolto alla definizione dopo la decisione di primo grado.
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura sostanziale della norma favorevole; la Corte non accoglie tale argomento nel caso concreto perché la ratio e la collocazione sistematica della norma ne legano l'operatività alla mancata impugnazione del primo grado.
art. 7 CEDU
Citada dal ricorrente in relazione al principio di legalità/personalità delle pene per sostenere retroattività favorevole; la Corte prende atto dell'argomentazione ma ritiene che, data la finalità e la collocazione della norma, l'applicazione sia limitata ai casi di mancata impugnazione del primo grado.
artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamati come norme procedurali cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi nel riconoscimento della riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis.
Massime di principio
- La riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si applica soltanto se non è stata proposta alcuna impugnazione avverso la sentenza di primo grado (cioè quando la sentenza diventa irrevocabile per mancata impugnazione).
- La semplice rinuncia a impugnazioni successive (es. rinuncia al ricorso per cassazione dopo il passaggio in giudicato) non è equivalente alla mancata proposizione dell'impugnazione prevista dalla norma e, dunque, non determina di per sé il beneficio.
- Per valutare l'applicabilità del beneficio occorre considerare le date rilevanti: data di pronuncia della sentenza di primo grado, termine per la proposizione dell'appello e data di entrata in vigore della riforma. Se il termine di appello è spirato dopo l'entrata in vigore, la riduzione può trovare applicazione; se è spirato prima, il diritto si è perfezionato prima della riforma e il beneficio non opera.
- Esiste un indirizzo minoritario che ritiene la norma di natura sostanziale e applicabile retroattivamente con efficacia favorevole, ma la giurisprudenza di maggioranza della Corte di Cassazione ne limita l'applicazione ai casi di mancata impugnazione del primo grado e non alle ipotesi di rinuncia all'impugnazione in gradi successivi.
- Nel dubbio procedurale occorre verificare formalmente se l'imputato o il difensore abbiano mai proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado; la prova del perfezionamento del termine di impugnazione (o della sua mancata proposizione) è decisiva per l'accesso alla riduzione.
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