Cassazione Penale, Sentenza n. 3718/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale della libertà di Trieste che aveva accolto il riesame in favore di Irges e revocato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. di Udine per il delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il motivo principale del ricorso era il vizio di motivazione: secondo il PM il Tribunale avrebbe valutato solo una intercettazione (n. 485 del 28/08/2020) trascurando due ulteriori intercettazioni (nn. 275 dell'08/08/2020 e 312 del 13/08/2020) che, a suo avviso, avrebbero costituito riscontro alla chiamata in correità di Vania Lirussi nei confronti di Dauti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il pubblico ministero si sia limitato ad affermare l'esistenza di altre intercettazioni senza indicare puntualmente quale elemento fattuale emergente da tali conversazioni potesse costituire riscontro decisivo della chiamata in correità e, soprattutto, senza spiegare in che modo il contenuto di quelle intercettazioni avrebbe compromesso la coerenza logica e la tenuta della motivazione del provvedimento impugnato. In mancanza di tale specificazione il ricorso si è tradotto in una doglianza generica, idonea a determinarne l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
indica la norma con cui il Tribunale è stato costituito per il riesame; utilizzata in sede di composizione del Tribunale cautelare che ha deciso sull'istanza di riesame.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma sostanziale che disciplina il reato di traffico di stupefacenti, rispetto al quale era stata disposta la misura cautelare; sottinteso nell'analisi è che per la custodia in carcere occorre il requisito della gravità indiziaria.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che denuncia vizi di motivazione deve essere circostanziato: non basta indicare l'esistenza di atti o intercettazioni, ma occorre spiegare quale elemento probatorio concreto emerge dagli atti e in che modo esso invalida la logica o la coerenza della motivazione impugnata.
- La gravità indiziaria, requisito per la custodia cautelare, richiede riscontri chiari e non equivoci; conversazioni intercettate ambigue o scarsamente decifrabili possono legittimamente non essere ritenute riscontro univoco.
- Il giudice del riesame può valutare la qualità e la decifrabilità delle intercettazioni: se un passaggio è equivoco o poco comprensibile, il suo valore probatorio può essere considerato insufficiente per mantenere la misura.
- Il pubblico ministero deve, quando impugna un provvedimento cautelare, indicare puntualmente gli elementi omessi o travisati e dimostrare il nesso logico tra tali elementi e la conclamata carenza motivazionale; altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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