Cassazione Civile, Ordinanza n. 25716/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di una somma complessivamente dovuta da un debitore e da una fideiubente. Il decreto fu notificato solo al debitore, che propose opposizione chiamando in causa alcuni soggetti indicati come emittenti/giranti di titoli cambiari e ottenendo in primo grado la revoca del decreto. In appello, dopo che la causa era stata prima trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo per l’impedimento di un componente del collegio, il difensore della parte appellata dichiarò, con nota scritta depositata prima dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la decisione davanti al nuovo collegio, il decesso del proprio assistito e chiese l’interruzione del giudizio. La Corte d’appello, però, decise ugualmente la causa, accolse l’appello della banca, rideterminò il credito e condannò il debitore al pagamento di una somma inferiore, oltre interessi, disponendo anche la restituzione di quanto già versato e compensando le spese. In cassazione la curatela dell’eredità giacente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 300, 304 e 298 c.p.c., sostenendo che la dichiarazione del decesso aveva prodotto automaticamente l’interruzione del processo e che, da quel momento, non potevano essere compiuti ulteriori atti sino alla riassunzione; quindi la sentenza resa dopo la dichiarazione era nulla e doveva essere cassata con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, poiché alla data della dichiarazione di morte resa dal procuratore non era ancora iniziata la discussione davanti al nuovo collegio e non erano state ancora precisate le conclusioni nella fase fissata ex art. 281-sexies c.p.c., l’evento interruttivo aveva prodotto ex lege l’interruzione del processo. Di conseguenza, nessuna attività decisoria poteva essere compiuta prima dell’eventuale tempestiva riassunzione. La sentenza della Corte d’appello è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale violata.
La morte della parte costituita, dichiarata dal procuratore prima della chiusura della discussione, produce automaticamente l’interruzione del processo; il provvedimento del giudice ha natura meramente dichiarativa/ricognitiva.
Dopo l’interruzione non possono compiersi atti del procedimento fino alla riassunzione.
Durante la sospensione/interruzione non possono essere compiuti atti del procedimento.
È richiamato per la fase di deposito di comparse conclusionali e memorie di replica dopo la precisazione delle conclusioni.
La decisione contestuale con trattazione scritta presuppone la precisazione delle conclusioni e la discussione nella medesima udienza o in udienza successiva; nel caso concreto tale fase non era ancora iniziata quando fu dichiarato il decesso.
Richiamato quale norma sulla riassunzione del processo interrotto.
art. 25, comma 2, Cost.
Evocato per giustificare la necessità di investire della decisione il nuovo collegio nel rispetto del giudice naturale precostituito per legge.
Massime di principio
- Se la morte della parte costituita è dichiarata dal suo procuratore prima della chiusura della discussione, l’interruzione del processo si verifica automaticamente ex lege, senza bisogno di un provvedimento costitutivo del giudice.
- Quando l’evento interruttivo si verifica in una fase in cui la causa è stata rimessa sul ruolo e deve ancora svolgersi la nuova precisazione delle conclusioni o la discussione davanti al collegio rinnovato, il processo è interrotto e non possono essere compiuti ulteriori atti decisori prima della riassunzione.
- La circostanza che il processo fosse già stato originariamente trattenuto in decisione non impedisce di considerare efficace l’evento interruttivo sopravvenuto, se la rimessione sul ruolo ha riaperto la fase decisoria davanti a un nuovo collegio.
- Il provvedimento che dichiara l’interruzione ha funzione meramente ricognitiva dell’effetto già prodotto dalla dichiarazione dell’evento interruttivo.
- Gli atti compiuti dopo l’interruzione e prima della riassunzione sono affetti da nullità, con conseguente cassazione della sentenza resa nonostante l’effetto interruttivo.
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