Cassazione Penale, Sentenza n. 29954/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che, riformando parzialmente la precedente misura cautelare, aveva disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in luogo della custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sono stati proposti quattro motivi: 1) e 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che gli acquirenti non avrebbero provato una sua condotta attiva e che la posizione sarebbe al più di mera connivenza; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata derubricazione nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5 (tenuità del fatto); 4) carenza di motivazione sull'esistenza e sull'adeguatezza delle esigenze cautelari e sulla possibilità di una misura meno afflittiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi non scalfiscano la ricostruzione del Tribunale del riesame, dal momento che almeno un acquirente ha riferito di aver ricevuto stupefacente direttamente dalla Pietropaolo e altri testimoni hanno descritto la sua presenza abituale e attiva (atteggiamento vigile e guardingo) durante le cessioni, elementi compatibili con il concorso nel reato e non con mera connivenza. La richiesta di derubricazione per tenuità è stata respinta perché l'attività risultava abituale, riguardava più tipologie di sostanze e la disponibilità di quantitativi cospicui, escludendo la tenuità. Sul punto dell'adeguatezza della misura il motivo è stato ritenuto generico: il Tribunale del riesame aveva correttamente motivato la scelta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico come misura meno afflittiva rispetto al carcere pur ritenendo sussistenti esigenze cautelari e il pericolo di recidiva. In conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha considerato applicabile la norma nella sua formulazione ordinaria per la fattispecie di spaccio; ha escluso la derubricazione nella ipotesi lieve (comma 5) alla luce dell'abitualità dell'attività, della pluralità di sostanze coinvolte e della disponibilità di quantitativi cospicui, elementi sintomatici della non tenuità del fatto
Massime di principio
- La dichiarazione di concorso può darsi anche se non tutti gli acquirenti indicano una cessione diretta: la presenza abituale e un atteggiamento "vigile e guardingo" durante le cessioni possono costituire contributo materiale o morale alla commissione del reato
- Per ottenere la derubricazione nella ipotesi lieve (art. 73, comma 5) è necessario dimostrare l'assenza di abitualità, la limitata tipologia/quantità di sostanze e la non rilevante disponibilità di stupefacenti; la mera richiesta generica non basta
- Le censure generiche sull'adeguatezza della misura cautelare sono inefficaci: il ricorrente deve indicare elementi concreti che dimostrino come esigenze cautelari possano essere garantite con misure meno afflittive
- Quando il giudice di merito motiva compiutamente sull'attualità del pericolo di recidiva e sulla necessità della misura coercitiva, il grado di legittimità dell'intervento restrittivo è difficile da scalfire in sede di impugnazione senza prove nuove o argomentazioni specifiche
- Gli appelli o i ricorsi che non si confrontano con la motivazione specifica del provvedimento impugnato e che restano generici sono a rischio di inammissibilità o rigetto
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