Sentenza n. 189/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: - del Decreto della Capitaneria di Porto di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con il quale il ricorrente, Aspirante Pilota iscritto al n. 12530/1^ delle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del Compartimento Marittimo di Roma, è stato cancellato con decorrenza dal -OMISSIS- dal Registro dei Piloti del Porto di -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi incluso il Verbale di prova pratica per nomina a Pilota Effettivo nel Porto di -OMISSIS- del -OMISSIS-, trasmesso al ricorrente in data -OMISSIS- e conosciuto in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Capitaneria di Porto di cancellazione dell’aspirante pilota dal Registro dei Piloti, unitamente al verbale della prova di idoneità e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, nominato vincitore del concorso per aspirante pilota e sottoposto a un periodo di tirocinio inizialmente di dodici mesi, prorogato di ulteriori novanta giorni, ha impugnato il decreto di cancellazione dal Registro dei Piloti adottato dopo il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 108 del d.P.R. n. 328/1952, del d.m. 24 settembre 2018 e delle relative linee guida, nonché eccesso di potere, sviamento, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. In particolare, ha lamentato l’inadeguatezza della formazione pratica e teorica, la mancata predisposizione o consegna del Syllabus, l’assenza dei rapporti di inchiesta, la limitata partecipazione alle manovre, l’isolamento subito durante il tirocinio e un atteggiamento ostile della Corporazione Piloti, sostenendo che tali circostanze gli avrebbero impedito di affrontare adeguatamente la prova. Con il secondo motivo ha contestato le modalità di svolgimento della prova e il giudizio di inidoneità, sostenendo che la commissione avrebbe formulato domande non pertinenti, ambigue o contraddittorie, lo avrebbe interrotto durante le risposte, non avrebbe predeterminato né verbalizzato le modalità della prova e avrebbe travisato gli esiti sia della parte orale sia della manovra pratica a bordo di una nave. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la nomina di una nuova commissione e la ripetizione della prova, oltre al risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibili gli interventi ad opponendum della Federazione Italiana dei Piloti dei Porti e della Corporazione Piloti, ravvisando in capo a entrambe un interesse, almeno di fatto, differenziato: la Corporazione era responsabile della formazione dell’aspirante e la Federazione aveva statutariamente il compito di rappresentare e assistere la categoria. Ha omesso l’esame dell’eccezione relativa alla mancata notifica a un controinteressato, applicando il principio della ragione più liquida, poiché il ricorso era infondato nel merito. Nel merito, ha respinto il primo motivo rilevando che dalla relazione del Capo Pilota e dal brogliaccio risultava impartita una formazione adeguata sugli argomenti del Syllabus, sulle modalità del servizio, sull’uso dei rimorchiatori e sulle peculiarità e criticità del porto. Le allegazioni relative agli atteggiamenti intimidatori e alla carenza formativa non erano sostenute dalla documentazione. Ha respinto anche il secondo motivo. Nessuna norma imponeva alla commissione di verbalizzare preventivamente le modalità di espletamento della prova. Le otto domande orali erano pertinenti alla conoscenza del porto, delle correnti, dei fenomeni atmosferici, delle infrastrutture portuali e degli obblighi del pilota, elementi coerenti con l’art. 108 del d.P.R. n. 328/1952, che richiede non solo l’idoneità alla manovra ma anche la conoscenza del porto e delle adiacenze entro un raggio di venti miglia. Il verbale illustrava le ragioni per cui sette risposte su otto erano state ritenute insoddisfacenti e descriveva specifiche carenze nella prova pratica, tra cui l’omessa comunicazione di prora e velocità adeguate per il trasferimento del personale dalla pilotina alla nave e l’errata indicazione delle caratteristiche del fondale. Il giudizio di inidoneità è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato e non manifestamente arbitrario, illogico o irragionevole. È stata respinta anche la domanda risarcitoria. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 108 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
conoscenza del porto […] dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia
La prova di idoneità dell’aspirante pilota comprende sia la verifica pratica della capacità di manovra sia la verifica della conoscenza del porto, della rada o del canale di servizio e delle relative adiacenze; sono pertanto pertinenti domande sui fenomeni atmosferici, sulle correnti e sulle caratteristiche specifiche del porto.
art. 1 d.m. 24 settembre 2018
È richiamato insieme alle linee guida sulla formazione iniziale e sull’aggiornamento professionale dei piloti dei porti quale parametro della formazione e della prova di idoneità.
Linee guida per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale dei piloti dei porti allegate al d.m. 24 settembre 2018
Sono state invocate dal ricorrente quanto al Syllabus e ai rapporti di inchiesta; il giudice ha ritenuto comprovata dalla relazione del Capo Pilota l’adeguatezza della formazione impartita.
punto 7 dell’annesso 1 della Risoluzione A.960(23)
Individua il Syllabus di riferimento per la formazione dell’aspirante pilota, la cui trattazione è risultata dalla relazione formativa acquisita agli atti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento UE 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La prova di idoneità dell’aspirante pilota portuale, ai sensi dell’art. 108 del d.P.R. n. 328/1952, non si esaurisce nella verifica della capacità pratica di manovra, ma può comprendere domande teoriche dirette ad accertare la conoscenza del porto, delle sue adiacenze entro venti miglia e dei fenomeni naturali e infrastrutturali rilevanti per la sicurezza della navigazione.
- È legittimo il giudizio di non idoneità dell’aspirante pilota quando il verbale della prova descrive puntualmente le carenze riscontrate nelle risposte teoriche e nelle manovre pratiche e consente di ricostruire le ragioni della valutazione negativa.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio tecnico-discrezionale di una commissione d’esame non può sostituire la valutazione dell’amministrazione e resta limitato ai casi di manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, travisamento o contraddittorietà, che devono risultare dagli atti.
- Le contestazioni sulla carenza della formazione e sugli atteggiamenti ostili dei soggetti responsabili del tirocinio non sono sufficienti a invalidare la prova e il successivo provvedimento se non sono supportate da elementi documentali idonei e se la documentazione amministrativa dimostra l’effettività e l’adeguatezza dell’addestramento.
- Nel processo amministrativo, l’intervento ad opponendum è ammissibile quando l’interveniente dimostri un interesse giuridicamente o anche solo fattualmente rilevante, differenziato dalla generalità dei consociati, dal quale possa derivare un vantaggio indiretto e riflesso dall’esito di rigetto del ricorso.
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