Sentenza n. 1605/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'accesso agli atti del file originario della prova computer-based svolta dal ricorrente, accompagnato dai relativi log di sistema, entrambi non soggetti ad alterazioni, rielaborazioni o conversioni in formato .pdf così come richiesti nell'istanza di accesso del 3 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato reperimento del file originario della prova preselettiva computer-based e dei relativi log di sistema
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami e titoli a 597 posti di dirigente scolastico nella regione Piemonte, risultato idoneo ma non ammesso alla prova scritta, ha chiesto l'accesso al file originario della prova computer-based da lui svolta e ai relativi log di sistema, senza alterazioni, rielaborazioni o conversioni in formato PDF. L'istanza era motivata dall'esigenza di verificare numerose criticità tecniche riscontrate durante lo svolgimento della prova. L'amministrazione ha dichiarato di non essere in possesso della documentazione, in quanto prodotta dal gestore dei servizi, indicando al candidato le modalità per consultare il proprio compito. Nel ricorso il candidato ha sostenuto che l'Ufficio Scolastico Regionale, quale titolare della funzione amministrativa e soggetto riferibile alla procedura concorsuale, non potesse declinare la responsabilità in materia di accesso, anche se alcuni dati fossero conservati su server o gestiti da soggetti esterni. Nel corso del giudizio, pur ribadendo le ragioni di fondatezza della pretesa, il ricorrente ha dichiarato di non voler proseguire il giudizio, confidando in una soluzione bonaria, e ha rinunciato agli atti del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia non era stata notificata alla controparte e, pertanto, non è stata qualificata come rinuncia formale agli atti del giudizio, bensì come manifestazione della sopravvenuta volontà di non ottenere una decisione sulla domanda. Il Collegio ha ritenuto che, nel processo amministrativo, il ricorrente possa disporre dell'interesse a ricorrere e della relativa azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi al ricorrente o sindacarne la valutazione, deve prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione relativa alla spettanza dell'accesso ai file e ai log della prova. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere e la relativa azione sono nella piena disponibilità del ricorrente, che può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- Quando la dichiarazione di rinuncia agli atti non è notificata alla controparte, essa può essere qualificata, in relazione al suo contenuto e alla volontà di non proseguire il giudizio, come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- Una volta manifestata in modo inequivoco la volontà di non ottenere la decisione, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio, sostituirsi al ricorrente o sindacare la sua valutazione, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
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