Cassazione Penale, Sentenza n. 24531/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda un amministratore unico di una società che, secondo l'imputazione, avrebbe venduto un terreno sociale in presenza di un conflitto di interessi, destinando il corrispettivo in parte al pagamento di debiti estranei all'impresa e in parte conseguendo un'utilità personale, con danno per la società. La Corte d'appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c., ma ha confermato le statuizioni civili. In cassazione l'imputato ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse fondata su prove testimoniali e conversazioni registrate inattendibili, che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare specifici motivi di appello, che la sentenza tributaria di annullamento degli avvisi di accertamento avrebbe dovuto incidere sulla valutazione penale, e che la ricostruzione del prezzo e delle sue modalità di pagamento fosse illogica e contraddittoria; ha inoltre contestato la genuinità delle conversazioni captate. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, negando la prova del dolo richiesto per il delitto contestato, sia come finalità di profitto sia come volontà di danno. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto; la parte civile ha depositato memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che il primo motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che le sentenze di merito avevano adeguatamente individuato gli elementi costitutivi dell'art. 2634 c.c., cioè il conflitto di interessi, l'atto di disposizione del bene sociale, il danno patrimoniale per la società e il fine di procurare un ingiusto profitto. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato generico, perché non si confrontava con la motivazione sul preesistente conflitto di interessi e sulla duplice componente del dolo del reato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha precisato, inoltre, che non vi era luogo alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, non avendo questa formulato tempestiva domanda di rifusione secondo il rito camerale.
Norme richiamate
art. 2634 c.c.
Il delitto di infedeltà patrimoniale richiede conflitto di interessi, atto di disposizione di beni sociali, evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società e fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio; il dolo è sia specifico sia intenzionale.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Viene richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso nei limiti consentiti dal rito.
art. 611, comma 1, c.p.p.
È richiamato per escludere la liquidazione delle spese di parte civile, perché la domanda non è stata proposta tempestivamente nel termine previsto per il rito camerale non partecipato.
art. 2634 cod. civ.
Norma incriminatrice contestata, rispetto alla quale la Corte ribadisce la struttura del reato-contratto e i requisiti oggettivi e soggettivi della fattispecie.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio: sono inammissibili o infondati i motivi che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, chiedono alla Corte di rileggere testimonianze, intercettazioni o altri dati fattuali per pervenire a una diversa ricostruzione del fatto.
- Per il delitto di infedeltà patrimoniale, il conflitto di interessi deve essere effettivo, attuale e oggettivamente apprezzabile, e deve preesistere al compimento dell'atto dispositivo; non basta che esso emerga solo come effetto dell'operazione.
- Nel medesimo delitto, il danno patrimoniale alla società e il fine di profitto possono essere desunti dall'anomalia della negoziazione, dalla destinazione del corrispettivo a interessi personali o di terzi e dal mancato ingresso di utilità nelle casse sociali.
- Il dolo richiesto dall'art. 2634 c.c. ha natura composita: è necessario sia il dolo specifico di profitto o vantaggio ingiusto, sia il dolo intenzionale rispetto al danno patrimoniale alla società.
- La contestazione dell'elemento soggettivo è generica se non si confronta con gli argomenti della sentenza impugnata che evidenziano la consapevolezza del conflitto di interessi e la volontà di favorire interessi personali o di terzi a danno della società.
- Una decisione resa in altro giudizio, anche tributario, non è di per sé decisiva nel processo penale se non incide in modo diretto e risolutivo sugli elementi costitutivi del reato contestato.
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