Sentenza n. 717/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto n Prot. nr. 136/2020, con cui il Questore della Provincia di Pistoia ha dichiarato inammissibile la domanda inoltrata ex art. 103, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, adottato in data 29 settembre 2020 e notificato in data 1° ottobre 2020, nonché, per quanto occorrer possa, del decreto interministeriale 27 maggio 2020 nella misura in cui, nella sua valenza di regolamento volizione-preliminare, costituisce fonte del provvedimento questorile impugnato in via principale, di tutti gli atti presupposti, consequenziali ancorché incogniti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Pistoia che ha dichiarato inammissibile la domanda presentata ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020, nonché il decreto interministeriale del 27 maggio 2020 e gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile che aveva dichiarato inammissibile la domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell'art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Ha inoltre impugnato, per quanto occorresse, il decreto interministeriale del 27 maggio 2020, quale fonte del provvedimento principale, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 27 marzo 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non sono stati esaminati i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti contro il decreto questorile e gli atti connessi. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Costituisce la base normativa della domanda di regolarizzazione presentata dal ricorrente, senza che il TAR ne esamini nel merito l'applicazione.
decreto interministeriale 27 maggio 2020
È indicato come atto impugnato quale fonte regolamentare del provvedimento questorile, ma non viene esaminato nel merito a causa dell'improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
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