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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29997/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna per il reato di evasione, deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato, oltre all'omessa acquisizione di documentazione ritenuta rilevante. Con il secondo ha censurato l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione di merito; inoltre ha ritenuto corretta la valutazione di non tenuità e di abitualità della condotta, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato per reati della stessa indole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e ripetitivo rispetto all'appello, e il secondo motivo generico e anch'esso manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. escludendo la particolare tenuità del fatto e valorizzando l'abitualità desunta dai precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice del reato di evasione, per il quale era stata pronunciata la condanna impugnata

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità è stata esclusa perché la condotta è stata ritenuta non tenue e abituale

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro per la valutazione complessiva degli indici soggettivi e oggettivi della gravità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va esclusa quando, in base alla valutazione complessiva degli indici di cui all'art. 133 c.p., la condotta risulti non tenue e connotata da abitualità.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. può assumere rilievo la presenza di precedenti penali per reati della stessa indole, quale indice dell'abitualità della condotta.
  • L'evocazione di un'omessa acquisizione documentale non è sufficiente a fondare il ricorso se non si confronta in modo puntuale con la motivazione di merito e con l'effettiva decisività del materiale asseritamente omesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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