Sentenza n. 1490/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 400/24 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15/4/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 400/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici indicati nella sentenza, e aveva condannato il Ministero a mettere la Carta a sua disposizione, oltre alle spese di giudizio distratte in favore dei difensori antistatari. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto l'adozione delle misure attuative, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto. Il TAR ha inoltre considerato irrilevante, ai fini dell'ottemperanza richiesta dalla docente, l'eventuale mancato pagamento delle spese processuali distratte, poiché il difensore antistatario è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato relativamente a tali spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Livorno era passata in giudicato, era stata notificata all'organo competente e che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era ampiamente decorso. Non essendo stata dimostrata l'esecuzione materiale della pronuncia, il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite dal titolo esecutivo. Il Ministero è stato altresì condannato, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994, dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento. In caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, è stato nominato commissario ad acta, con incarico di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio di ottemperanza, da corrispondere ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di condannare l'amministrazione al pagamento di somme dovute, comprese quelle accessorie, in attuazione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione deve essere rispettato prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza adempimento, non ostacola l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Consente, ove necessario, il pagamento in conto sospeso da parte del commissario ad acta incaricato dell'esecuzione del giudicato.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Individua i limiti applicabili alla corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, riconosciuti dal passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è accoglibile quando un titolo giudiziale passato in giudicato, notificato all'amministrazione competente e divenuto eseguibile non sia stato materialmente adempiuto; il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, una volta decorso senza adempimento, consente l'attivazione degli strumenti di esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione pubblica.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento o dell'esecuzione materiale del comando giudiziale grava sull'amministrazione che intenda sostenere l'intervenuto adempimento.
- Quando una sentenza dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, il difensore è l'unico legittimato a chiedere, nei limiti della somma liquidata, l'esecuzione del giudicato relativamente alle spese distratte; l'eventuale mancato pagamento di tali spese non impedisce l'esecuzione del diverso capo favorevole alla parte.
- Il giudice dell'ottemperanza può disporre, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., il pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, secondo i limiti normativi applicabili, dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento.
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