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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41927/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/01/2023 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, rispetto a una pena residua di 6 mesi e 2 giorni. Il ricorrente lamentava erronea applicazione della normativa (art. 47-ter, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario) e vizio di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe valorizzato il comportamento positivo del ricorrente nell'ultimo biennio (sottoposto agli arresti domiciliari) e la natura dei precedenti penali, meritevole, secondo il ricorrente, della misura alternativa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'applicazione della detenzione domiciliare sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non costituisca un diritto soggettivo. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale di sorveglianza, il quale aveva osservato l'assenza di indagine socio-familiare (per mancata presentazione del condannato all'appuntamento dell'UEPE) e aveva valutato la pericolosità sociale del ricorrente alla luce del numero, della natura (prevalentemente predatori) e della prossimità temporale dei reati, nonché della continuazione della condotta delittuosa nonostante misure cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47

    Disciplina la possibilità di scontare le pene in regime di detenzione domiciliare, subordinandone l'applicazione a valutazione del giudice e a condizioni previste dalla legge.

  • Art. 47-ter Ordinamento penitenziario, comma 1-bis

    Ribadisce che la detenzione domiciliare è una misura disciplinata da condizioni e limiti; la sua applicazione è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito e non costituisce un diritto automatico del condannato.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di proposizione del ricorso senza fondatezza o inammissibilità, come accertato dalla Corte.

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare non è un diritto soggettivo: la sua concessione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito che valuta compatibilità con la rieducazione e la prevenzione del rischio di reiterazione del reato.
  • La persistenza di comportamenti delittuosi, la numerosità e natura predatoria dei reati, e la vicinanza temporale degli stessi sono elementi che possono legittimamente indurre il giudice a rifiutare la misura alternativa per ragioni di sicurezza sociale.
  • La mancata collaborazione dell'interessato con gli uffici (es. mancata presentazione all'UEPE per indagine socio-familiare) può indebolire la richiesta di misura alternativa, perché ostacola valutazioni essenziali per la decisione.
  • Nei ricorsi contro decisioni discrezionali del giudice di merito, il controllo di legittimità è limitato: se la motivazione del giudice di merito risulta logica e coerente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Proporre ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare attentamente la fondatezza della doglianza prima di impugnare.

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