Cassazione Penale, Sentenza n. 41927/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/01/2023 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, rispetto a una pena residua di 6 mesi e 2 giorni. Il ricorrente lamentava erronea applicazione della normativa (art. 47-ter, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario) e vizio di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe valorizzato il comportamento positivo del ricorrente nell'ultimo biennio (sottoposto agli arresti domiciliari) e la natura dei precedenti penali, meritevole, secondo il ricorrente, della misura alternativa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'applicazione della detenzione domiciliare sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non costituisca un diritto soggettivo. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale di sorveglianza, il quale aveva osservato l'assenza di indagine socio-familiare (per mancata presentazione del condannato all'appuntamento dell'UEPE) e aveva valutato la pericolosità sociale del ricorrente alla luce del numero, della natura (prevalentemente predatori) e della prossimità temporale dei reati, nonché della continuazione della condotta delittuosa nonostante misure cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
Disciplina la possibilità di scontare le pene in regime di detenzione domiciliare, subordinandone l'applicazione a valutazione del giudice e a condizioni previste dalla legge.
Art. 47-ter Ordinamento penitenziario, comma 1-bis
Ribadisce che la detenzione domiciliare è una misura disciplinata da condizioni e limiti; la sua applicazione è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito e non costituisce un diritto automatico del condannato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di proposizione del ricorso senza fondatezza o inammissibilità, come accertato dalla Corte.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare non è un diritto soggettivo: la sua concessione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito che valuta compatibilità con la rieducazione e la prevenzione del rischio di reiterazione del reato.
- La persistenza di comportamenti delittuosi, la numerosità e natura predatoria dei reati, e la vicinanza temporale degli stessi sono elementi che possono legittimamente indurre il giudice a rifiutare la misura alternativa per ragioni di sicurezza sociale.
- La mancata collaborazione dell'interessato con gli uffici (es. mancata presentazione all'UEPE per indagine socio-familiare) può indebolire la richiesta di misura alternativa, perché ostacola valutazioni essenziali per la decisione.
- Nei ricorsi contro decisioni discrezionali del giudice di merito, il controllo di legittimità è limitato: se la motivazione del giudice di merito risulta logica e coerente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Proporre ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare attentamente la fondatezza della doglianza prima di impugnare.
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