Cassazione Penale, Sentenza n. 33718/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sostenevano che l'operazione contestata dovesse qualificarsi come cessione di ramo d'azienda: la Firem avrebbe trasferito all'estero (Polonia) il compendio mobiliare conferendolo a una partecipazione in Helkra e poi cedendo tale partecipazione a Atingo per €290.000; secondo i ricorrenti la cessione avrebbe avuto carattere economico-gestionale (autonomia produttiva dei beni) e avrebbe migliorato la garanzia per i creditori, anche se la forma scritta sarebbe stata assente. Contestavano quindi la qualificazione come distrazione patrimoniale e la valutazione di incongruità del prezzo applicata dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato la responsabilità contestata e la decisione di merito. Ha ritenuto che: il valore del compendio non fosse zero (la Corte di appello aveva stimato un valore netto intorno a €1.100.000 al 2012) e la successiva cessione della partecipazione per €290.000, non integralmente corrisposti, fosse incongrua e pertanto connotasse l'operazione come distrattiva. La Cassazione ha inoltre sottolineato che la distrazione è stata accertata anche in relazione al bene in leasing (macchinario da €40.000) trasferito all'estero. Ha ricordato che la qualificazione come cessione di ramo d'azienda non esclude automaticamente la bancarotta fraudolenta se l'operazione rende impossibile il soddisfacimento dei creditori o è effettuata a prezzo incongruo; rilevano anche indici di fraudolenza quali la cointeressenza delle società coinvolte e la tempistica dell'operazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; le spese di costituzione della parte civile non sono state liquidate per tardività del deposito delle conclusioni.
Norme richiamate
art. 2112 cod. civ.
Richiamato per la nozione di ramo d'azienda e autonomia produttiva dei beni; la Corte osserva che l'esistenza di un ramo di azienda non esclude l'accertamento della distrazione se l'operazione è incongrua e pregiudica i creditori
art. 2556 cod. civ.
Citato in relazione alla forma probatoria richiesta per la cessione di azienda (forma ad probationem); la Corte ritiene irrilevante l'assenza di atto scritto ai fini della configurazione del reato di bancarotta
ad. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti di motivazione del ricorso e alla forma in cui sono enunciati i motivi di cassazione
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza partecipazione delle parti secondo il termine e le modalità indicate; la Corte ha sottolineato la natura perentoria del termine per il deposito delle conclusioni
art. 172 comma 5 cod. proc. pen.
art. 172, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato sul computo dei termini processuali e sul principio che esclude dal computo il dies a quo e il dies ad quem, utilizzato per dichiarare tardivo il deposito delle conclusioni della parte civile
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Citato in riferimento ai termini per il deposito di memorie e motivi nuovi prima dell'udienza, ai fini della valutazione di tardività
Massime di principio
- La qualificazione dell'operazione come 'cessione di ramo d'azienda' non impedisce di qualificare l'atto come bancarotta fraudolenta se il prezzo è incongruo, non integralmente pagato o idoneo a privare i creditori della garanzia: la sostanza economica prevale sulla forma
- Il trasferimento di beni a società estere riconducibili agli stessi soci o familiari costituisce indice di fraudolenza quando la tempistica e la struttura dell'operazione appaiono funzionali a svuotare il patrimonio dell'impresa fallita
- La rimozione di beni oggetto di leasing che impedisca l'acquisizione alla massa fallimentare integra la fattispecie di distrazione, indipendentemente dal valore unitario del bene
- La forma dell'atto (assenza di atto scritto, diversa qualificazione negoziale) non esclude la responsabilità penale se l'elemento materiale e il dolo possono essere ricavati dagli indici di fraudolenza e dalla valutazione globale della condotta
- In sede processuale è essenziale rispettare i termini per i depositi e le conclusioni (art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 e altre norme procedurali): il mancato rispetto può rendere inammissibili o tardive memorie e deduzioni
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