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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33718/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sostenevano che l'operazione contestata dovesse qualificarsi come cessione di ramo d'azienda: la Firem avrebbe trasferito all'estero (Polonia) il compendio mobiliare conferendolo a una partecipazione in Helkra e poi cedendo tale partecipazione a Atingo per €290.000; secondo i ricorrenti la cessione avrebbe avuto carattere economico-gestionale (autonomia produttiva dei beni) e avrebbe migliorato la garanzia per i creditori, anche se la forma scritta sarebbe stata assente. Contestavano quindi la qualificazione come distrazione patrimoniale e la valutazione di incongruità del prezzo applicata dalla Corte di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato la responsabilità contestata e la decisione di merito. Ha ritenuto che: il valore del compendio non fosse zero (la Corte di appello aveva stimato un valore netto intorno a €1.100.000 al 2012) e la successiva cessione della partecipazione per €290.000, non integralmente corrisposti, fosse incongrua e pertanto connotasse l'operazione come distrattiva. La Cassazione ha inoltre sottolineato che la distrazione è stata accertata anche in relazione al bene in leasing (macchinario da €40.000) trasferito all'estero. Ha ricordato che la qualificazione come cessione di ramo d'azienda non esclude automaticamente la bancarotta fraudolenta se l'operazione rende impossibile il soddisfacimento dei creditori o è effettuata a prezzo incongruo; rilevano anche indici di fraudolenza quali la cointeressenza delle società coinvolte e la tempistica dell'operazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; le spese di costituzione della parte civile non sono state liquidate per tardività del deposito delle conclusioni.

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    Richiamato per la nozione di ramo d'azienda e autonomia produttiva dei beni; la Corte osserva che l'esistenza di un ramo di azienda non esclude l'accertamento della distrazione se l'operazione è incongrua e pregiudica i creditori

  • art. 2556 cod. civ.

    Citato in relazione alla forma probatoria richiesta per la cessione di azienda (forma ad probationem); la Corte ritiene irrilevante l'assenza di atto scritto ai fini della configurazione del reato di bancarotta

  • ad. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti di motivazione del ricorso e alla forma in cui sono enunciati i motivi di cassazione

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza partecipazione delle parti secondo il termine e le modalità indicate; la Corte ha sottolineato la natura perentoria del termine per il deposito delle conclusioni

  • art. 172 comma 5 cod. proc. pen.

    art. 172, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato sul computo dei termini processuali e sul principio che esclude dal computo il dies a quo e il dies ad quem, utilizzato per dichiarare tardivo il deposito delle conclusioni della parte civile

  • art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

    art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato in riferimento ai termini per il deposito di memorie e motivi nuovi prima dell'udienza, ai fini della valutazione di tardività

Massime di principio

  • La qualificazione dell'operazione come 'cessione di ramo d'azienda' non impedisce di qualificare l'atto come bancarotta fraudolenta se il prezzo è incongruo, non integralmente pagato o idoneo a privare i creditori della garanzia: la sostanza economica prevale sulla forma
  • Il trasferimento di beni a società estere riconducibili agli stessi soci o familiari costituisce indice di fraudolenza quando la tempistica e la struttura dell'operazione appaiono funzionali a svuotare il patrimonio dell'impresa fallita
  • La rimozione di beni oggetto di leasing che impedisca l'acquisizione alla massa fallimentare integra la fattispecie di distrazione, indipendentemente dal valore unitario del bene
  • La forma dell'atto (assenza di atto scritto, diversa qualificazione negoziale) non esclude la responsabilità penale se l'elemento materiale e il dolo possono essere ricavati dagli indici di fraudolenza e dalla valutazione globale della condotta
  • In sede processuale è essenziale rispettare i termini per i depositi e le conclusioni (art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 e altre norme procedurali): il mancato rispetto può rendere inammissibili o tardive memorie e deduzioni

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