Sentenza n. 3069/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4278/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4278/2024, notificata all'Amministrazione e non impugnata, con la quale era stato riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell'anno scolastico 2022/2023. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di inottemperanza e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la formazione del giudicato, sulla base della mancata impugnazione attestata dalla certificazione di cancelleria, nonché l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che l'ausiliario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Ha inoltre imposto al Ministero una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento da parte dell'Amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese di adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario ad acta; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale divenuto definitivo impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme e l'Amministrazione non vi provvede dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione entro un termine prefissato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell'Amministrazione munito delle competenze tecniche necessarie.
- La funzione di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutata né limitata da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
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