Cassazione Penale, Sentenza n. 18962/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza sostenendo un errore nel computo del termine massimo di prescrizione in relazione all'art. 157 c.p., sostenendo che per reati commessi a dicembre 2014 la prescrizione sarebbe scaduta il 17 giugno 2022 e non prima. L'imputato Antonucci ha proposto cinque motivi volti a censurare competenza, violazioni di norme sulla competenza funzionale e sulla notifica dell'avviso di conclusione indagini, violazioni del diritto di difesa, omissione nell'assunzione di prove e vizi di motivazione; però tali censure sono state poi ritenute inammissibili in considerazione dell'accoglimento del ricorso del Procuratore generale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale ritenendolo fondato: ha rilevato che i reati risultano commessi il 14 dicembre 2014 e che il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi scade il 17 giugno 2022; ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. L'annullamento della statuizione di estinzione per prescrizione ha implicato la caducazione anche delle statuizioni civili adottate in via accessoria ai sensi dell'art. 578 c.p.p. Il ricorso proposto dall'imputato Antonucci è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse (causa sopravvenuta non imputabile al prevenuto), con la conseguenza che quel ricorso non è stato esaminato nel merito.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
La Corte ha interpretato il computo del termine massimo di prescrizione: per i reati ritenuti commessi il 14/12/2014 il termine di 7 anni e 6 mesi è scaduto il 17/06/2022, giudicando errato il computo operato dalla Corte di appello.
artt. 81 e 388 cod. pen.
Riferimento alle fattispecie contestate all'imputato; la declaratoria di estinzione per prescrizione relativa a tali reati è stata annullata dalla Corte a seguito della diversa determinazione del termine prescrizionale.
art. 578 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la caducazione della statuizione penale di estinzione per prescrizione comporti la caducazione anche delle statuizioni civili adottate in via accessoria, come previsto da giurisprudenza richiamata.
art. 11 cod. proc. pen.
Articolo richiamato dall'imputato in tema di eccezione di incompetenza; le relative doglianze non sono state esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso dell'imputato dopo l'accoglimento dell'appello del Procuratore generale.
art. 530 cod. proc. pen.
Menzionato dall'imputato in relazione alla competenza funzionale per reati commessi da magistrati; anche questa censura non è stata affrontata nel merito per sopravvenuta inammissibilità del ricorso dell'imputato.
art. 6 CEDU
Invocato dall'imputato per presunte violazioni del diritto a un giusto processo (notifiche, assenza); la Corte di legittimità non ha esaminato nel merito tali profili a causa dell'inammissibilità del ricorso difensivo conseguente all'accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero.
Massime di principio
- Il computo della prescrizione va fatto con attenzione alla data certa della commissione del reato; un errore nel calcolo del termine può determinare l'annullamento della declaratoria di estinzione per prescrizione.
- L'accoglimento dell'appello del pubblico ministero volto a censurare la declaratoria di prescrizione è logicamente pregiudiziale e può rendere inammissibili i ricorsi dell'imputato per sopravvenuta mancanza di interesse.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione riguarda anche le conseguenze accessorie: se la statuizione penale che aveva dichiarato l'estinzione viene annullata, cadono anche le statuizioni civili adottate in via accessoria ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
- Le questioni di incompetenza o di vizi procedurali invocate dall'imputato vanno tempestivamente e tecnicamente fondate; tuttavia, se una questione prescrizionale decisiva viene risolta a favore del pubblico ministero, le altre doglianze possono diventare oggetto non più decisorio per carenza di interesse.
- Se la Corte di cassazione annulla la sentenza per vizio nel calcolo della prescrizione, il procedimento viene rinviato per nuovo giudizio (possibile a diversa sezione o Corte territoriale) che dovrà riesaminare le questioni di merito non trattate in modo definitivo.
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