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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43990/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 29/05/2024 limitatamente alla concessione del beneficio dell'indulto. Il Procuratore ha contestato l'applicazione dell'art. 1, comma 1, l.n. 241/2006 sostenendo che Rosa Bona aveva già beneficiato, con provvedimento del Tribunale di Macerata del 15/09/2006, di un condono/indulto nella misura di anni 2, mesi 4 e giorni 27, e che la nuova concessione (anni 3 di detenzione) avrebbe fatto superare il limite massimo consentito dalla legge per le pene detentive.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La corte ha ritenuto provato, sulla base delle annotazioni del casellario e del certificato SIEP, che Rosa Bona aveva già fruito dell'indulto del 15/09/2006. Poiché l'art. 1 l.n. 241/2006 consente un indulto non superiore a tre anni per le pene detentive (e a €10.000 per le pene pecuniarie), la precedente fruizione sommata alla concessione disposta dall'ordinanza impugnata ha fatto oltrepassare il limite legale. L'ordinanza è stata annullata relativamente alla misura dell'indulto e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Siracusa per un nuovo giudizio sul punto, valutando la concedibilità del beneficio entro i limiti di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l.n. 241/2006

    l'indulto può essere concesso in misura non superiore a tre anni per le pene detentive e a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive

    La corte ha interpretato la norma nel senso che il limite massimo (3 anni/€10.000) è perentorio e va valutato cumulativamente rispetto ad eventuali indulti precedentemente concessi; un nuovo provvedimento che, sommato a precedenti benefici, superi il tetto legale è illegittimo.

Massime di principio

  • Prima di concedere un indulto il giudice deve verificare eventuali precedenti benefici presenti nel casellario e nella documentazione SIEP, sommando gli importi/periodi per non superare i limiti di legge.
  • Il limite massimo previsto dall'art. 1, comma 1, l.n. 241/2006 (3 anni per pene detentive, €10.000 per pene pecuniarie) è rigido: se la somma dei benefici pregressi e della nuova concessione eccede tale limite, la concessione è illegittima.
  • In presenza di un precedente indulto parziale il giudice non può concedere un'ulteriore misura che, cumulata, oltrepassi il tetto; deve invece limitare l'indulto alla misura residua consentita o dichiarare l'inapplicabilità del beneficio se non è più possibile rispettare il limite.
  • La parte che contesta la misura dell'indulto (es. il Pubblico Ministero) può ottenere l'annullamento parziale dell'atto e il rinvio per nuovo giudizio quando dimostri documentalmente la preesistenza di benefici che incidono sul computo complessivo.
  • Per evitare impugnazioni, il giudice dell'esecuzione dovrebbe motivare esplicitamente il calcolo cumulativo degli indulti e indicare le fonti (annotazioni del casellario, certificati SIEP, provvedimenti anteriori) utilizzate per valutare la misura concedibile.

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