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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43832/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per consegna di cinque banconote da 50 euro contraffatte (prezzo per l'acquisto di un iPad). Il ricorso articolava quattro censure: 1) violazione dell'art. 431 c.p.p. per presunta illegittima inserzione nel fascicolo dibattimentale di una comunicazione di notizia di reato e di un verbale di sequestro (29/10/2013) relativo a procedimento distinto; 2) violazione dell'art. 195 c.p.p. per utilizzabilità di dichiarazioni rese in dibattimento dal militare (presunte frasi de relato); 3) richiesta di assoluzione per non sussistenza dei reati e errata valutazione della prova (contestazione della credibilità dei testi Nicolai e Loredana Serdan e possibile diversa provenienza delle banconote), con richiamo agli artt. 192, 546, 533 c.p.p.; 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: 1) il verbale di sequestro è atto irripetibile e correttamente inserito nel fascicolo ai sensi dell'art. 431 c.p.p.; la censura sulla comunicazione di notizia di reato è intempestiva rispetto ai termini di cui all'art. 491 c.p.p., il ricorrente non ha dimostrato la decisività del materiale da escludere né fornito prova che l'atto fosse effettivamente utilizzato dal giudice; inoltre dal fascicolo emerge incertezza circa l'effettiva inserzione della c.n.r.; 2) le frasi contestate al militare non appaiono costituire dichiarazioni de relato utilizzate decisivamente, ma riferimenti ad attività di indagine; nessun utilizzo decisivo emerge dalla sentenza impugnata; 3) le doglianze sulla valutazione della prova sono inammissibili in cassazione ove mascherino una critica alla motivazione, dovendosi rispettare i limiti dell'art. 606 c.p.p. (lett. e) e c)); la Corte di merito ha fornito motivazione adeguata sulle risultanze (anche spiegando possibili finalità 'artificiose' della trattativa per lo sconto e richiamando elementi che confermano la buona fede di uno dei testi); 4) la valutazione delle circostanze attenuanti e la commisurazione della pena sono adeguatamente motivate sulla base di elementi personali e fattuali (collegamenti con ambienti dediti allo spaccio di banconote false e recidiva/episodi analoghi). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 431 c.p.p.

    Consente l'inclusione nel fascicolo del dibattimento di atti irripetibili (lett. b); il verbale di sequestro rientra in tale categoria e la sua inclusione è legittima anche se appartenente a procedimento diverso.

  • art. 491 c.p.p.

    Stabilisce i termini per le questioni relative alla costituzione delle parti e al contenuto del fascicolo dibattimentale; le doglianze fuori termine sono intempestive e inammissibili.

  • art. 195 c.p.p.

    Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi; la Corte ha ritenuto che le affermazioni contestate fossero riferite ad attività di indagine e non costituissero utilizzazione di dichiarazioni de relato ai fini di condanna.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sulla valutazione della prova: la Cassazione ricorda che non è ammesso, in cassazione, un motivo volto a rimettere in discussione la valutazione della prova se ciò elude i limiti di impugnazione stabiliti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione; le critiche di merito alla valutazione probatoria non superano i limiti di ammissibilità in Cassazione.

  • art. 533 c.p.p.

    Riferito tra le norme processuali denunciate ma la Corte osserva che le doglianze non superano i limiti di ammissibilità e non indicano sanzioni specifiche (nullità, inutilizzabilità).

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e lett. c)

    Limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione: non è possibile aggirare i divieti relativi alla motivazione con la formula di cui alle altre lettere; molte doglianze del ricorrente ricadono in tali limiti e sono quindi inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna per le spese processuali in caso di ricorso inammissibile e consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione (Euro 3.000,00).

  • art. 62-bis c.p.

    Stabilisce la neutralità dell'incensuratezza ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato tale principio nel motivare la negazione delle attenuanti.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte di merito ha fatto richiamo al criterio di adeguatezza e agli elementi personali e fattuali per giustificare la commisurazione della pena.

  • artt. 455 e 640 c.p. (reati ascritti)

    Norme sostanziali sui reati contestati (nel testo la condanna è stata confermata dalla Corte territoriale); la Cassazione non ha riesaminato il merito della condanna per i limiti di ammissibilità.

Massime di principio

  • Le eccezioni relative al contenuto del fascicolo dibattimentale devono essere sollevate tempestivamente nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p.; eccezioni tardive sono inammissibili.
  • Documenti e atti irripetibili possono essere regolarmente inseriti nel fascicolo dibattimentale ai sensi dell'art. 431 c.p.p., anche se originano da procedimento diverso, salvo dimostrare decisività ed utilizzo illegittimo.
  • In cassazione non è consentito riproporre una generica critica della valutazione della prova: vanno rispettati i limiti di cui all'art. 606 c.p.p.; occorre proporre motivi ammissibili e, se si contesta l'utilizzo di prova, dimostrare la sua incidenza decisiva sul giudizio.
  • Le doglianze sull'utilizzabilità di dichiarazioni (art. 195 c.p.p.) richiedono dimostrazione che sussista effettivo uso di dichiarazioni de relato nella motivazione decisiva; mere affermazioni ipotetiche non sono sufficienti.
  • Nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice può motivare scegliendo gli elementi ritenuti decisivi; non è obbligato ad esaurire ogni elemento favorevole o sfavorevole presente negli atti.
  • Chi propone ricorso deve: (a) indicare con precisione quale atto sia stato illegittimamente utilizzato; (b) spiegare la decisività dell'atto per il risultato processuale; (c) rispettare i termini processuali per l'impugnazione; altrimenti il motivo sarà dichiarato inammissibile.

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