Cassazione Penale, Sentenza n. 36020/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 31/10/2024 con unico motivo di fatto e di diritto: la Corte di appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva che la legge 9 agosto 2024, n. 114 aveva abrogato l'art. 581, comma 1-quater nella parte che imponeva al difensore il deposito di uno specifico mandato ad impugnare, e che l'effetto abrogativo doveva applicarsi retroattivamente anche alle impugnazioni depositate prima dell'entrata in vigore della legge (24/25 agosto 2024) perché la norma avrebbe effetto sostanziale favorevole al reo; in sostanza: l'appello depositato prima del 25/8/2024 doveva essere valutato secondo la disciplina sopravvenuta più favorevole.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio secondo cui la modifica normativa operata dalla legge 9/8/2024, n.114 si applica alle impugnazioni proposte a partire dal 25/8/2024 e che, per le impugnazioni proposte sino al 24/8/2024, continua ad applicarsi la disciplina previgente (richiamo alla Sez. Un. n. 13808/24.10.2024). Inoltre la Corte ha precisato che, anche sotto la disciplina introdotta dalla cd. riforma Cartabia, l'onere relativo all'indicazione dell'elezione o dichiarazione di domicilio può essere assolto mediante un "richiamo espresso e specifico" ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, idoneo a consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto il difensore aveva depositato l'appello prima del 25/8/2024 e si era limitato a richiamare la "nomina in atti" (procura speciale precedente alla sentenza, del 4/11/2019), giudicata insufficiente rispetto al necessario "richiamo espresso e specifico"; pertanto l'atto è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
"l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, ...può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione"
La norma, così come interpretata dalla Corte, ammette che l'obbligo formale possa essere assolto mediante un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, ma non con un generico riferimento alla "nomina in atti".
legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, comma 1, lettera o))
abrogazione parziale dell'art. 581, comma 1-quater del cod. proc. pen.
La legge ha modificato/abrogato la previgente disposizione; tuttavia la sua efficacia decorre per le impugnazioni proposte a partire dal 25/8/2024, per cui non opera retroattivamente rispetto alle impugnazioni già depositate.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
"la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024" (richiamo alla Sez. Un. n. 13808/24.10.2024)
La disciplina previgente continua ad applicarsi alle impugnazioni presentate fino al giorno prima dell'entrata in vigore della legge sopravvenuta.
Sezioni Unite, ordinanza n. 13808 del 24/10/2024
"la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ... continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024"
La pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito che la modifica normativa non si applica retroattivamente alle impugnazioni depositate prima del 25/8/2024, dirimendo il contrasto interpretativo.
art. 11 delle preleggi
Principio secondo cui la disciplina sopravvenuta si applica con gli effetti indicati dalla legge stessa e, in caso di immediatezza degli effetti, occorre verificare la data di entrata in vigore per stabilire la disciplina applicabile agli atti processuali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a favore della parte resistente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina modificata dalla legge sopravvenuta (L. 9/8/2024, n.114) si applica solo alle impugnazioni proposte a partire dalla data di entrata in vigore (25/8/2024); le impugnazioni depositate sino al 24/8/2024 vanno valutate secondo la previgente disciplina, come chiarito dalle Sezioni Unite.
- Per assolvere l'onere di indicazione dell'elezione o dichiarazione di domicilio non è sufficiente un richiamo generico alla "nomina in atti": è necessario un richiamo "espresso e specifico" che indichi la precedente dichiarazione/elezione e la sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da rendere immediatamente individuabile il luogo per la notificazione.
- Se il mandato o la procura che si intende richiamare è anteriore alla sentenza impugnata, potrebbero sorgere problemi di ammissibilità: quando la normativa richiede un mandato idoneo ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, occorre un nuovo mandato o un richiamo specifico come sopra descritto.
- Non tutte le modifiche normative producono effetti retroattivi: in caso di contrasto tra data di presentazione dell'atto processuale e data di efficacia della legge sopravvenuta, va verificata la decorrenza temporale della norma e la giurisprudenza delle Sezioni Unite per stabilire la disciplina applicabile.
- In fase di redazione e deposito dell'impugnazione è consigliabile allegare o indicare chiaramente la documentazione che dimostra il mandato ad impugnare e l'elezione/dichiarazione di domicilio, oppure inserire un richiamo esplicito e puntuale alla relativa provvista documentale nel fascicolo, per evitare rischi di inammissibilità.
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