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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29202/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti in relazione a più annualità e società del gruppo. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 192, 194, 195 e 468 c.p.p., sostenendo che fosse stata escussa una persona non indicata nella lista testi del pubblico ministero, presentata come semplice "delegato" del testimone effettivamente indicato, e che la sentenza non avesse valutato l'attendibilità del dichiarante; ha inoltre dedotto di non avere mai rinunciato all'audizione del teste originariamente indicato, prospettando una nullità. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, assumendo che non fosse stata provata l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato l'affermazione di responsabilità non sulla deposizione del teste escusso, ma sulla documentazione INPS relativa alle omissioni contributive e alle diffide inviate. Ha inoltre osservato che l'eventuale nullità per mancata escussione del teste originariamente indicato sarebbe stata a regime intermedio e avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente dal difensore presente all'atto, con conseguente sanatoria in difetto di tempestiva eccezione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte ha ribadito che i flussi UNIEMENS e i c.d. DM10 virtuali possono costituire piena prova della corresponsione delle retribuzioni, sicché, una volta assolto l'onere probatorio dell'accusa mediante tali documenti, spettava alla difesa allegare elementi concreti e oggettivi contrari, onere non assolto nel caso di specie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1 e 1-bis, l. 463/1983

    norma incriminatrice dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; la prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni può essere desunta dai flussi contributivi UNIEMENS/DM10.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova testimoniale; la Corte non ravvisa violazioni perché la decisione di merito si fonda su prova documentale.

  • art. 194 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione all'escussione del teste; censura ritenuta generica e non decisiva.

  • art. 195 c.p.p.

    richiamato dalla difesa; non emerge una violazione rilevante, poiché la motivazione valorizza fonti documentali.

  • art. 468 c.p.p.

    richiamato dalla difesa a proposito della lista testi; la Corte ritiene la doglianza inammissibile e, per l'eventuale mancata escussione, operante la sanatoria per mancata tempestiva eccezione.

  • art. 495, comma 4, c.p.p.

    il potere del giudice di escludere prove già ammesse ma divenute superflue è richiamato per affermare che la mancata escussione di un teste, se avvenuta, poteva integrare una nullità a regime intermedio soggetta a immediata eccezione.

  • art. 180 c.p.p.

    richiamato per chiarire il regime di deducibilità delle nullità di ordine generale verificatesi nel giudizio.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    la nullità, se la parte assiste al compimento dell'atto, deve essere eccepita immediatamente dopo; in mancanza è sanata.

  • art. 616 c.p.p.

    disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, i flussi UNIEMENS e i corrispondenti DM10 possono avere valore di piena prova della corresponsione delle retribuzioni quando derivino dai dati dichiarati dallo stesso contribuente e consentano di ricostruire il debito contributivo.
  • Quando la prova d'accusa è fondata su documentazione previdenziale oggettiva, la difesa che contesti l'elemento oggettivo del reato deve allegare specifici elementi fattuali contrari; una doglianza meramente assertiva o non confrontata con la motivazione è generica e inammissibile.
  • L'eventuale mancata escussione di un teste già ammesso, se la parte è presente all'atto, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto, altrimenti si sana.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che si limiti a prospettare vizi processuali o probatori senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Per i reati omissivi contributivi, l'onere di contrastare la prova documentale dell'accusa ricade sulla parte che dispone più agevolmente degli elementi utili a dimostrare il fatto estintivo o impeditivo contestato.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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