Sentenza del 30/12/2022 n. 6500 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - Ici-Imu - D.l. n. 201/2011, art. 13- Nozione di abitazione principale. 1° massima). Violazioni tributarie e sanzioni - Imposta sul valore aggiunto-D.lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 9 bis primo periodo- Ambito applicativo.(seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
1) Impugnazione della disciplina di cui all'art. 13, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011 (convertito in l. n. 214/2011) che definiva l'"abitazione principale" ai fini IMU in termini che tenevano conto della residenza e dimora anche degli altri componenti del nucleo familiare; si contestava che tale definizione fosse incostituzionale e lesiva della posizione del singolo possessore. 2) Questioni relative alla qualificazione della violazione tributaria ai fini sanzionatori ai sensi dell'art. 6, comma 9‑bis, del d.lgs. n. 471/1997: una società aveva considerato talune operazioni fuori campo IVA e non aveva esercitato il diritto alla detrazione; si discuteva se tale omissione fosse una violazione meramente formale (sanzionabile ai sensi del primo periodo) o una violazione più grave (sanzionabile ai sensi del secondo periodo).
La decisione
1) Corte Costituzionale (n. 209/2022): ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011 nella parte in cui collegava l'agevolazione IMU alla residenza/dimora degli altri membri del nucleo familiare; la Corte ha reinterpretato la nozione di "abitazione principale" come l'immobile dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, rilevando esclusivamente la situazione personale del possessore e non quella degli altri familiari. 2) Giurisprudenza di legittimità in materia sanzionatoria (Cass.): in assenza di elementi che escludano la negligenza, il comportamento di una società che considera operazioni come fuori campo IVA e omette quindi di esercitare il diritto alla detrazione integra una violazione di tipo formale, sanzionabile secondo il primo periodo del comma 9‑bis dell'art. 6 del d.lgs. n. 471/1997 (quindi non riconducibile alle ipotesi più gravi disciplinate dal secondo periodo).
Norme richiamate
d.l. n. 201/2011, art. 13 (convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011)
"per 'abitazione principale' si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
La Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la parte che faceva rilevare la residenza/dimora anche degli altri componenti del nucleo familiare e ha interpretato la nozione di abitazione principale come riferita esclusivamente al luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale.
d.lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 9‑bis
La giurisprudenza ha distinto le violazioni formali (prima parte del comma) da quelle più gravi (seconda parte). Quando una società tratta come fuori campo IVA operazioni che non lo erano e omette la detrazione, e non risultano elementi che escludano la negligenza, il fatto è qualificabile come violazione formale sanzionabile ai sensi del primo periodo del comma 9‑bis.
Massime di principio
- Per l'agevolazione IMU sull'abitazione principale conta la residenza anagrafica e la dimora abituale del singolo soggetto passivo: non rileva la residenza/dimora degli altri componenti del nucleo familiare.
- In caso di dubbio sull'applicabilità dell'esenzione IMU va valutata la situazione personale del possessore (residenza e dimora abituale), con prova in capo al contribuente della concomitanza di residenza e dimora nel medesimo immobile.
- Le violazioni tributarie relative all'IVA vanno qualificate in base al grado di colpa e alle conseguenze sulla determinazione dell'imposta: mancano elementi che escludano la negligenza, la mera omissione della detrazione per aver considerato operazioni fuori campo IVA costituisce violazione formale.
- Per evitare la qualificazione come violazione formale è utile conservare documentazione idonea a dimostrare la ragionevole ispirazione a correttezza (pareri, interpretazioni, richieste di interpello, elementi probatori che escludano la negligenza).
- In contenziosi simili, la difesa dovrebbe mirare a provare o la sussistenza effettiva della residenza/dimora (per IMU) o l'assenza di negligenza e l'esistenza di un fondato motivo giuridico/interpretativo per la condotta (per IVA), così da ottenere una qualificazione meno gravosa o l'esenzione/sgravio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 293 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 958 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 959 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 6469 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 6476 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 30 dic 2022Sentenza del 30/12/2022 n. 6481 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →