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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23551/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/05/2022 che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 DPR n. 309/1990. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per un presunto percorso argomentativo incongruo e contraddittorio: il Tribunale avrebbe trascurato documentazione prodotta in udienza camerale (provvedimenti di altri procedimenti penali) che smentirebbero la sussistenza dei gravami penali ritenuti, avrebbe erroneamente interpretato la relazione dell'équipe trattamentale di San Severo e non avrebbe acquisito una relazione aggiornata sul percorso trattamentale nonostante fossero trascorsi quattro mesi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse fondata sulle informazioni dei competenti organi di Pubblica Sicurezza, sulla relazione di sintesi dell'istituto penitenziario di San Severo e sul fallimento di precedenti periodi di affidamento in prova terapeutico. Ha richiamato inoltre un'ordinanza di custodia cautelare del 10/06/2020 che ha raggiunto il ricorrente per reati connessi a sostanze stupefacenti (art. 74 e art. 73, con occultamento di circa un chilo di droga), confermando la valutazione di non affidabilità e la necessità di ulteriore osservazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sentenza depositata il 13/12/2022.

Norme richiamate

  • DPR n. 309/1990, art. 94

    Norma richiamata come titolo normativo per l'affidamento in prova terapeutico; la decisione del Tribunale è stata motivata sulla base dei presupposti richiesti da tale disposizione (valutazione della personalità, esiti dei percorsi terapeutici, rischio di recidiva), con esclusione del beneficio in ragione di precedenti fallimenti e di elementi di rischio attuali.

  • DPR n. 309/1990, art. 73

    Indicata in relazione ai fatti di droga contestati: la presenza di indagini/provvedimenti per reati previsti da tale norma (traffico/possesso/occuluzione di stupefacenti) ha inciso sulla valutazione della pericolosità e dell'affidabilità del ricorrente.

  • DPR n. 309/1990, art. 74

    Richiamata come capo di imputazione connesso a circostanze aggravanti/contestazioni specifiche nel procedimento (articolazione dei capi di imputazione): la sussistenza di tali contestazioni è stata tale da rafforzare la valutazione negativa del Tribunale sulla idoneità al beneficio.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per il ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto non sussistenti cause di esonero dalla responsabilità per la sanzione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per escludere la presenza di cause di esonero dalla responsabilità in relazione alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova terapeutico (art. 94 DPR 309/1990) è determinante dimostrare risultati trattamentali stabili e assenza di recenti e gravi condotte criminose: precedenti fallimenti del programma e nuovi provvedimenti cautelari pesano fortemente contro la concessione.
  • La valutazione del Tribunale di sorveglianza si fonda su un insieme di elementi (informazioni di Polizia, relazioni dell'istituto penitenziario, esiti di precedenti misure alternative); il giudice ha ampia discrezionalità motivata e la Cassazione verifica in particolare la legittimità e la logicità della motivazione, non rientrando nel sindacato pieno sui fatti.
  • Documentazione favorevole deve essere prodotta e valorizzata già in sede di decisione di merito: l'averla soltanto evocata in appello o in cassazione, senza che il giudice di merito ne abbia tenuto conto, difficilmente capovolge l'esito se la decisione è sostenuta da elementi concreti contrapposti.
  • La sussistenza di procedimenti penali in corso o di misure cautelari in materia di stupefacenti costituisce fattore aggravante nella valutazione dell'affidabilità e può giustificare la richiesta di ulteriori periodi di osservazione prima della concessione di misure alternative.
  • Chi propone ricorso di cassazione deve valutare la fondatezza in diritto e la concretezza delle censure: ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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