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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05265/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un amministratore delegato nei confronti della società emittente e della capogruppo, assumendo che la sostanziale cessazione anticipata della sua carica fosse stata realizzata in modo abusivo e senza giusta causa, attraverso la combinazione di dimissioni di alcuni consiglieri, modifica statutaria e sostituzione dell'organo amministrativo con un amministratore unico, in applicazione della clausola simul stabunt simul cadent. La corte d'appello, dopo aver dichiarato nulla la sentenza di primo grado per vizio di composizione del giudice, ha deciso nel merito rigettando la domanda risarcitoria. Nel ricorso principale l'interessato ha denunciato, da un lato, la violazione delle norme processuali e il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi e, dall'altro, la violazione delle norme civilistiche sulla revoca dell'amministratore e sulla correttezza nell'esercizio del potere societario, sostenendo che la clausola statutaria sarebbe stata usata strumentalmente per aggirare il diritto al risarcimento in caso di revoca senza giusta causa. Le società hanno proposto ricorso incidentale contestando, in particolare, la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito e non denunciassero un vero omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorso incidentale: ha confermato che la domanda era una comune domanda risarcitoria e che, una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, il giudice d'appello doveva decidere come giudice di unico grado e liquidare globalmente le spese del doppio grado. In definitiva tutti i ricorsi sono stati disattesi e le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    pubblica udienza prevista eccezionalmente per questioni di diritto di particolare rilevanza

    la semplice singolarità della vicenda non basta a giustificare la trattazione in pubblica udienza; occorre una questione di diritto di particolare rilevanza

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo

    il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omesso esame di singoli elementi istruttori o una richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale a sostegno della censura sulla valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale a sostegno della censura sulla valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale a sostegno della censura sulla valutazione delle prove

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale a sostegno della censura sulla valutazione delle prove

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per sostenere che la clausola simul stabunt simul cadent non può essere usata in modo distorto e contrario a buona fede

  • art. 2383 c.c.

    l'amministratore di società per azioni è revocabile dall'assemblea in qualunque tempo, ma se la revoca non è sorretta da giusta causa spetta il risarcimento dei danni

    la Corte non nega il principio astratto, ma rileva che nel caso concreto la corte territoriale ha escluso in fatto l'uso distorto della clausola

  • art. 2497 c.c.

    richiamato come base della domanda contro la capogruppo, in relazione all'asserita abusiva revoca sostanziale

  • art. 50-bis c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado

  • art. 50-ter c.p.c.

    richiamato dal ricorso incidentale in relazione al riparto tra giudice monocratico e collegiale

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla nullità della sentenza di primo grado

  • art. 50-quater c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla disciplina del giudice monocratico/collegiale

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulle conseguenze della nullità della sentenza di primo grado

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato nella memoria delle resistenti per osservazioni sul dispositivo in tema di spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato aggiuntivo

  • d.lgs. n. 168 del 2003

    richiamato solo per la modifica normativa intervenuta successivamente alla proposizione della domanda

  • d.l. n. 1 del 2012

    richiamato come fonte della modifica normativa sul rito societario

  • L. n. 27 del 2012

    richiamata come legge di conversione della modifica normativa sul rito societario

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice omette l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece deducibile per contestare la diversa valutazione delle prove o degli elementi istruttori compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, poiché la scelta delle fonti del convincimento, la loro attendibilità e la loro concludenza appartengono al giudice di merito.
  • La clausola simul stabunt simul cadent può essere scrutinata sotto il profilo dell'eventuale uso distorto o abusivo, ma tale verifica resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione plausibile e non apparente.
  • L'amministratore di società per azioni è revocabile in ogni tempo; tuttavia, se la revoca è priva di giusta causa, resta ferma la tutela risarcitoria del soggetto revocato, salvo che in fatto non sia escluso un uso abusivo o fraudolento degli strumenti statutari.
  • Quando una sentenza di primo grado è dichiarata nulla e il giudice d'appello decide nel merito con funzione sostitutiva, la liquidazione delle spese deve avvenire in modo globale per il doppio grado, senza che residui spazio per confermare singole statuizioni della decisione nulla.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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