Cassazione Penale, Sentenza n. 35684/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto a detenzione domiciliare ex art. 56 legge n. 689/81, ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen.; il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza motivando esclusivamente sulla mancata prospettazione di un'attivita lavorativa o socialmente utile, ritenendo impossibile formulare un giudizio prognostico favorevole senza tale elemento
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Lecce per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale manifestamente inadeguata perché ha posto un peso decisivo e isolato sulla mancanza di un'attivita lavorativa, omettendo la valutazione sintetica e comparativa di tutti gli altri elementi acquisiti (comportamento, assenza di nuove denunce, relazioni delle forze dell'ordine, legami familiari ecc.), nonché l'interpretazione alla luce del comma 2-bis dell'art. 47 introdotto dal d.l. n. 92/24 convertito in L. 112/24 che considera il lavoro o il volontariato come indicatori utili ma non requisiti indefettibili
Norme richiamate
art. 47 ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
commi 2 e 3; comma 2-bis introdotto dall'art. 10-bis del d.l. n. 92/24 conv. in L. 112/24
L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa finalizzata alla rieducazione; il comma 2-bis valorizza lo svolgimento di attivita lavorative, di volontariato o di pubblica utilita come indicatori positivi di risocializzazione, ma non li rende requisiti obbligatori per l'accesso al beneficio
art. 56 legge n. 689/81
Norma richiamata nel provvedimento: disciplina la detenzione domiciliare, misura a cui il ricorrente era sottoposto al momento della richiesta
Giurisprudenza di legittimità richiamata
es. Sez. 1, sent. n. 26879/2009 (Gennari); Sez. 1, n. 44992/2018 (S.); Sez. 1, n. 43687/2010 (Loggia)
Principio costante secondo cui la mancata allegazione dello svolgimento di un'attivita lavorativa non costituisce di per sé ostativo all'ammissione all'affidamento in prova; il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi che indicano l'avvio del processo di emenda e la prevenzione del pericolo di recidiva
Massime di principio
- La mancata indicazione di un'attivita lavorativa non impedisce automaticamente l'accesso all'affidamento in prova: il lavoro è un elemento valutabile ma non un requisito imprescindibile
- Il giudice deve svolgere una valutazione sintetica e comparativa di tutti gli elementi (comportamento successivo, assenza di nuove denunce, relazioni degli organi di polizia, legami familiari, adesione a valori sociali, eventuali attivita di volontariato o pubblica utilita) e motivare il peso attribuito a ciascuno
- Dalla recente modifica legislativa (comma 2-bis art. 47) deriva che la presenza di lavoro, volontariato o attivita di pubblica utilita costituisce fattore favorevole ma non automatico: va considerato insieme agli altri indicatori di risocializzazione
- Se il provvedimento di rigetto si fonda in modo esclusivo o prevalente su un singolo elemento (es. assenza di lavoro), la motivazione è viziata e il provvedimento può essere annullato con rinvio per nuovo giudizio
- In caso di situazione analoga, il difensore dovrebbe far emergere nel provvedimento di istanza o nei documenti allegati tutti gli elementi positivi disponibili (comportamento, relazioni, disponibilita a svolgere volontariato o lavori non retribuiti, supporto familiare) e chiedere espressamente la valutazione complessiva da parte del giudice
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