Sentenza n. 1222/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società - Divisione VII, recante il “non accoglimento” delle osservazioni formulate dalla ricorrente, trasmesso tramite p.e.c. in data 17 febbraio 2023 e afferente al procedimento di scioglimento d’autorità della suddetta Cooperativa ricorrente per mancato perseguimento dello scopo mutualistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di non accoglimento delle osservazioni presentate nell'ambito del procedimento di scioglimento d'autorità della cooperativa per mancato perseguimento dello scopo mutualistico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa ha impugnato il provvedimento ministeriale trasmesso via PEC il 17 febbraio 2023, con cui il Ministero non aveva accolto le sue osservazioni e aveva disposto la prosecuzione dell'iter per lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., dopo un'ispezione straordinaria svolta ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 220/2002, il cui verbale aveva rilevato il mancato perseguimento dello scopo mutualistico. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo l'annullamento dell'atto. Nel corso del giudizio ha tuttavia dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, poiché la cooperativa era stata oggetto di scioglimento anticipato ed era stata cancellata dal Registro delle Imprese nel gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La cancellazione della cooperativa dal Registro delle Imprese, conseguente al suo scioglimento anticipato, ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia sull'illegittimità del provvedimento ministeriale impugnato. Il Collegio non ha quindi esaminato i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. In considerazione dell'andamento complessivo della controversia, le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 220/2002
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'ispezione straordinaria cui è stata sottoposta la cooperativa.
art. 2545-septiesdecies c.c.
La disposizione è richiamata quale fondamento del procedimento di scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità in caso di mancato perseguimento dello scopo mutualistico.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'ente ricorrente viene sciolto e cancellato dal Registro delle Imprese, determinando il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione sull'atto impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse, corroborata dalla cancellazione dell'ente dal Registro delle Imprese, consente al giudice di definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo.
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