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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9673/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune impugnava la decisione della Corte territoriale che aveva annullato gli atti impositivi TARI relativi ad aree adibite alla vendita e a magazzini della società Coin. La questione principale riguardava la qualificazione e la tassazione dei rifiuti da imballaggio (imballaggi terziari e secondari), la disapplicabilità di eventuali disposizioni regolamentari che assimilavano tali rifiuti a rifiuti urbani e la corretta applicazione dell'art. 1, commi 641, 642, 649 e correlati della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 17 del regolamento comunale (in particolare l'ammissibilità di una riduzione forfettaria del 50% per i magazzini quando sia difficile delimitare le superfici produttive di rifiuti speciali). Si contestava inoltre la valutazione del giudice di merito, ritenuta incoerente e priva di indicazioni sufficienti sulle norme regolamentari disapplicate e sulle porzioni di superficie effettivamente esentate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di merito per accertamenti fattuali. La Corte ha stabilito principi di diritto chiarendo che: l'esonero dalla TARI (o la riduzione della superficie assoggettabile) opera solo per la parte di superficie in cui si formano "in via continuativa e prevalente" rifiuti speciali non assimilabili; il contribuente ha l'onere di prova circa la natura speciale dei rifiuti, l'entità delle superfici interessate e l'avvenuto trattamento/smaltimento; la quota fissa della TARI è comunque dovuta sull'intera superficie adibita alla vendita; la parte variabile può essere esclusa solo nella misura effettivamente riferibile alle porzioni produttive di rifiuti speciali; è legittima la previsione regolamentare che, per difficoltà di delimitazione (es. magazzini), preveda una riduzione forfettaria (es. 50%); i regolamenti comunali che assimilino imballaggi terziari/secondari ai rifiuti urbani devono essere disapplicati. Il giudice di rinvio dovrà determinare le parti di superficie effettivamente produttrici in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali e rideterminare la TARI applicando i criteri indicati.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 642, 649, 682, 684

    Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali/aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; l'esclusione dalla superficie assoggettabile opera solo per la parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento; il comune può disciplinare riduzioni proporzionali e individuare percentuali forfettarie per difficoltà di delimitazione.

  • Regolamento comunale (art. 17)

    Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. […] L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente. […] Qualora sussista obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di dette superfici avviene in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui viene svolta l'attività un abbattimento pari al 50%. Restano esclusi dalla deduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani o assimilati

    Il regolamento può prevedere sia l'esclusione limitata alle porzioni effettive produttive di rifiuti speciali sia percentuali forfettarie per le attività in cui la delimitazione è difficoltosa; l'onere della prova grava sul contribuente.

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3 (richiamato)

    Norma storica che autorizzava i comuni a predeterminare percentuali di superficie intassabile per attività che producono rifiuti speciali e pongono problemi di determinazione delle superfici; tale potestà regolamentare è stata richiamata e ritenuta applicabile in via analoga.

  • D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), art. 21

    Indica il quadro normativo relativo alla gestione dei rifiuti e alle competenze; da ciò discende che imballaggi terziari e certi secondari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani da parte dei comuni se non ricomprendibili nelle norme di legge.

Massime di principio

  • L'esenzione o la riduzione della superficie tassabile opera solo per la porzione di area in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali; non riguarda automaticamente l'intera superficie del locale di vendita.
  • L'onere della prova circa la natura dei rifiuti, la delimitazione delle superfici produttive e l'avvenuto trattamento/smaltimento grava sul contribuente che chiede la detassazione.
  • La quota fissa della TARI è comunque dovuta sull'intera superficie detenuta, mentre la quota variabile può essere esclusa o ridotta solo nella misura riferibile alle parti realmente produttrici di rifiuti speciali.
  • I regolamenti comunali possono legittimamente prevedere riduzioni forfettarie (es. 50%) per magazzini o attività in cui è oggettivamente difficile delimitare le superfici produttive di rifiuti speciali; tuttavia le disposizioni regolamentari che assimilino impropriamente imballaggi terziari/secondari ai rifiuti urbani devono essere disapplicate.
  • In caso di pronuncia implicita su questioni preliminari in sede di giudizio, la parte che intende farle valere in Cassazione deve proporre ricorso incidentale; non è sufficiente riproporle nel controricorso.
  • Il giudice di merito, in caso di rinvio, dovrà svolgere accertamenti istruttori per individuare le superfici effettivamente produttive di rifiuti speciali e rideterminare la TARI conformemente ai principi di cui sopra.

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