Sentenza del 19/01/2018 n. 1308 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Impugnazione tardiva - Mancata conoscenza del giudizio - Onere della prova - Riparto - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 2138 del 29 gennaio 2013, sostenendo che il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate fosse stato notificato presso il precedente difensore, benché sostituito da altro professionista nel giudizio di merito. Secondo la società, tale irregolarità avrebbe impedito la regolare costituzione del contraddittorio e la conoscenza del giudizio, consentendo l'impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la denunciata omessa valutazione della regolarità della notificazione non costituisse errore di fatto revocatorio, ma eventualmente omessa valutazione di risultanze processuali. Inoltre, il ricorso era stato notificato oltre il termine annuale e la ricorrente non aveva fornito la prova di circostanze positive dalle quali desumere di non aver conosciuto anteriormente il processo o di averlo conosciuto soltanto in una determinata data. Poiché la notificazione al precedente difensore era stata ritenuta nulla, ma non inesistente, operava la presunzione di conoscenza del giudizio. Le spese sono state compensate; è stato inoltre dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammessa per un errore percettivo immediatamente risultante dagli atti, non per la mancata o erronea valutazione della regolarità di una notificazione o di altri elementi processuali.
Art. 327, comma 2, c.p.c.
impugnazione oltre il termine annuale
L'impugnazione tardiva può essere ammessa quando la parte contumace dimostri che la nullità degli atti le ha impedito, senza sua colpa, di avere conoscenza del processo in tempo utile. Non basta allegare la nullità: occorre dimostrare il concreto impedimento alla conoscenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
In caso di dichiarazione di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, salvo le condizioni previste dalla legge.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando una notificazione è inesistente, la mancata conoscenza del processo da parte del destinatario si presume, salvo che la controparte dimostri che egli ne abbia comunque avuto conoscenza.
- Quando la notificazione è nulla ma effettuata in un luogo o a una persona collegata al destinatario, si presume invece la conoscenza del processo; spetta quindi al destinatario provare il concreto difetto di conoscenza.
- Per ottenere l'impugnazione tardiva non è sufficiente dimostrare l'irregolarità della notificazione: occorre provare, anche mediante presunzioni, fatti specifici che dimostrino quando e perché la parte abbia appreso il processo.
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per contestare una valutazione giuridica o una presunta omissione nell'esame degli atti processuali; l'errore deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti.
- La notificazione presso un precedente difensore, se il professionista mantiene un collegamento processuale con la parte, tende a integrare una nullità e non un'inesistenza, con conseguente onere del destinatario di superare la presunzione di conoscenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →