Sentenza n. 14850/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della Sentenza n°6040/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6040/2025, recante condanna del Ministero al risarcimento di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6040/2025, passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a corrispondere alla ricorrente dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Rilevato che l'Amministrazione non ha dimostrato né chiarito l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, il Collegio ha riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire quanto statuito dal giudice del lavoro, precisando che i presupposti della pretesa riconosciuta dal titolo non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. La richiesta di astreinte è stata respinta, poiché il ritardo non è stato ritenuto di entità tale da giustificare la misura ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, l'adozione di misure coercitive pecuniarie; nel caso concreto l'astreinte è stata negata perché il ritardo dell'Amministrazione non è stato ritenuto sufficiente a giustificarla.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega la mancata esecuzione del giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'adempimento, la domanda può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve assicurare l'esecuzione di quanto definitivamente statuito nel titolo.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.
- La condanna all'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente al ritardo dell'Amministrazione, ma richiede che il ritardo maturato sia ritenuto concretamente idoneo a giustificare la misura coercitiva.
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