Cassazione Civile, Ordinanza n. 17326/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento del lavoro straordinario di alcuni dipendenti, i quali avevano domandato il riconoscimento di riposi compensativi. Secondo la loro tesi, a taluni lavoratori che avevano presentato la richiesta entro una certa data erano stati concessi i riposi, mentre ad altri, che avevano formulato analoghe richieste successivamente, il beneficio era stato negato, con violazione del principio di parità di trattamento e dell’art. 45, commi 2 e 3, d.lgs. 165/2001. Il ricorso per cassazione censurava la decisione di merito per falsa applicazione della disciplina sullo straordinario, sostenendo che la scelta datoriale di non accordare più i riposi compensativi fosse illegittima e discriminatoria. La Corte, richiamando l’art. 5 d.lgs. 66/2003, ha distinto tra la legittimità della scelta organizzativa del datore di lavoro di modificare, da un certo momento in poi, il regime di regolazione dello straordinario e l’eventuale diritto alla retribuzione ove non vi sia compensazione in riposi: la diversa disciplina temporale non integra di per sé una violazione giuridicamente rilevante del principio di parità di trattamento.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettando gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché svolga gli ulteriori accertamenti e valutazioni indicati in motivazione. Dalla parte riportata emerge che la censura relativa al trattamento dei riposi compensativi è stata ritenuta fondata nella misura in cui impone ulteriori verifiche sul corretto inquadramento della prestazione straordinaria e delle conseguenze economiche; restano invece respinti gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 45, commi 2 e 3, d.lgs. 165/2001
È richiamato come base del principio di parità di trattamento invocato dai ricorrenti nel pubblico impiego contrattualizzato; la Corte esclude che, nella fattispecie descritta, il mero cambio temporale di disciplina dei riposi compensativi integri di per sé una violazione diretta della norma.
art. 5 d.lgs. 66/2003
È interpretato nel senso che il lavoro straordinario può essere regolato alternativamente mediante maggiorazioni retributive o riposi compensativi; la scelta datoriale tra le due modalità non è in sé illegittima, fermo restando l’eventuale diritto alla retribuzione se non vi è compensazione in riposi quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro, ove la legge consenta di regolare lo straordinario con maggiorazioni retributive oppure con riposi compensativi, la scelta dell’una o dell’altra modalità appartiene all’organizzazione datoriale e non è illegittima solo perché, da un certo momento in poi, venga modificata per le richieste future.
- La diversità di trattamento derivante da un mutamento temporale della disciplina applicata ai lavoratori non integra, da sola, una violazione giuridicamente rilevante del principio di parità di trattamento, se la diversa disciplina è conseguenza fisiologica di una scelta organizzativa legittima e non di un arbitrio selettivo.
- Qualora il lavoro sia effettivamente straordinario secondo i suoi presupposti, l’eventuale esclusione del riposo compensativo non elimina necessariamente il diritto alla remunerazione dovuta per la prestazione resa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17260/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17261/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17265/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17266/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →