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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-200/25

Order of the General Court (Fifth Chamber) of 14 January 2026. — Giftrans SRL and Florin Giurgiuman v European Commission. — Action for annulment – Protection of the European Union’s financial interests – Administrative investigation conducted by OLAF to support or complement the EPPO’s activity – Article 101(3)(c) of Regulation (EU) 2017/1939 – OLAF Final Report – Act not open to challenge – Inadmissibility. — Case T-200/25

Giurisprudenza europea62025TO0200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso di Giftrans SRL e del suo amministratore contro il rapporto finale OLAF trasmesso all’EPPO. Secondo il Tribunale, il rapporto non produce effetti giuridici vincolanti né incide autonomamente sulla posizione dei ricorrenti, anche se redatto nell’ambito del coordinamento OLAF-EPPO. La tutela giurisdizionale effettiva non impone di derogare ai requisiti di ricevibilità dell’articolo 263 TFUE.

Azione di annullamento contro il rapporto finale OLAF redatto nell’ambito di un’indagine complementare richiesta dall’EPPO: il Tribunale ne dichiara l’inammissibilità perché l’atto non produce effetti giuridici vincolanti impugnabili ex articolo 263 TFUE.

La questione giuridica

Se un rapporto finale di OLAF, adottato nell’ambito di un’indagine amministrativa complementare aperta su richiesta dell’EPPO ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1939, costituisca un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti e quindi impugnabile con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE; e, in subordine, se il principio di tutela giurisdizionale effettiva imponga di ammettere comunque il ricorso.

Principio di diritto

Il rapporto finale di OLAF, anche quando sia redatto nell’ambito di un’indagine amministrativa complementare svolta su richiesta dell’EPPO ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 2017/1939, non produce effetti giuridici vincolanti nei confronti delle persone menzionate e non comporta un mutamento distinto della loro posizione giuridica; pertanto non è un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE. Eventuali irregolarità procedurali o sostanziali che lo vizino possono essere fatte valere solo a sostegno di un ricorso contro un successivo atto impugnabile, mentre la tutela giurisdizionale effettiva resta assicurata dai rimedi contro gli atti dell’EPPO davanti ai giudici nazionali, dall’azione risarcitoria e dal reclamo al Controller delle garanzie procedurali.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Regolamento (UE) 2017/1939
  • Direttiva (UE) 2017/1371
  • Articolo 101, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2017/1939
  • Articoli 12c, 12d e 12f del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 11, paragrafi 3-6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939
  • Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Rapporto finale OLAF e inammissibilità del ricorso di annullamento

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, resa in un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da una società beneficiaria di fondi UE e dal suo amministratore contro il rapporto finale OLAF redatto in un’indagine complementare collegata all’attività dell’EPPO. Il Tribunale affronta soprattutto il tema della impugnabilità degli atti OLAF nel nuovo quadro di cooperazione con la Procura europea.

Fatti e procedimento

Giftrans SRL aveva ottenuto cofinanziamenti ERDF per un progetto nell’ambito dell’Integrated Territorial Investment for the Danube Delta. A seguito di informazioni provenienti dai media rumeni, OLAF aveva aperto nel 2021 un’indagine amministrativa su sospette frodi connesse a progetti finanziati in tale ambito. Dopo aver trasmesso informazioni all’EPPO, OLAF aveva svolto un’ulteriore attività di supporto e, su richiesta dell’EPPO, aveva aperto un’indagine amministrativa complementare ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 2017/1939. Il 8 aprile 2024 OLAF ha trasmesso all’EPPO il rapporto contestato, nel quale concludeva per una possibile condotta penalmente rilevante dei ricorrenti.

La Commissione ha sollevato eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, sostenendo che il rapporto OLAF non fosse un atto impugnabile.

Questioni sottoposte al Tribunale

La questione centrale era se un rapporto finale OLAF, adottato nel contesto della cooperazione con l’EPPO, presenti effetti giuridici vincolanti tali da renderlo un atto "che produce effetti giuridici nei confronti dei terzi" ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

I ricorrenti sostenevano che il nuovo assetto normativo, in particolare l’articolo 101, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939, letto insieme agli articoli 12c, 12d e 12f del regolamento 883/2013 e all’accordo di lavoro OLAF-EPPO del 5 luglio 2021, avesse creato una vera integrazione operativa tra i due organismi. Essi invocavano anche l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, lamentando l’assenza di un rimedio effettivo.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE, che limita il ricorso di annullamento agli atti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti;
  • il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, in particolare gli articoli 11, paragrafi 3-6, 12c, 12d e 12f;
  • il regolamento (UE) 2017/1939, segnatamente l’articolo 101, paragrafo 3, lettere a) e c), e l’articolo 42, paragrafo 1;
  • la direttiva (UE) 2017/1371, richiamata per definire l’ambito delle frodi ai danni degli interessi finanziari dell’Unione;
  • il regolamento (UE, Euratom) 2020/2223, che ha introdotto il reclamo al Controller delle garanzie procedurali.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale riafferma la propria giurisprudenza costante secondo cui i rapporti e le raccomandazioni OLAF non producono effetti giuridici vincolanti nei confronti delle persone ivi menzionate e non determinano un mutamento distinto della loro posizione giuridica. Tali atti non impongono alle autorità destinatarie un obbligo di adottare determinate misure.

Quanto alla tesi dei ricorrenti, il Tribunale osserva che le norme che disciplinano la cooperazione OLAF-EPPO hanno la funzione di organizzare tale cooperazione, ma non modificano la natura non vincolante del rapporto OLAF. Il fatto che il rapporto sia stato redatto dopo una richiesta dell’EPPO e nell’ambito di un’indagine complementare non basta a trasformarlo in un atto impugnabile.

Il Tribunale aggiunge che eventuali vizi procedurali o sostanziali che inficino il rapporto OLAF non possono essere contestati autonomamente, ma soltanto incidentalmente in occasione di un ricorso contro un successivo atto impugnabile, qualora tali vizi abbiano inciso sul suo contenuto. Richiama inoltre la possibilità di controllo giurisdizionale degli atti procedurali dell’EPPO davanti ai giudici nazionali competenti ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939.

Tutela giurisdizionale effettiva

Il Tribunale respinge l’argomento fondato sull’articolo 47 della Carta. La tutela giurisdizionale effettiva deve guidare l’interpretazione dell’articolo 263 TFUE, ma non può spingersi fino a eliminare il requisito degli effetti giuridici vincolanti, pena eccedere la competenza attribuita ai giudici dell’Unione dal Trattato.

Il Tribunale evidenzia che i ricorrenti non sono privati di tutela, perché restano possibili:

  • il controllo giurisdizionale degli atti dell’EPPO davanti ai giudici nazionali competenti;
  • un’eventuale azione risarcitoria contro l’Unione se la condotta di OLAF integri una responsabilità;
  • il reclamo al Controller delle garanzie procedurali, introdotto dal regolamento 2020/2223.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente, condanna Giftrans SRL e Florin Giurgiuman alle spese.

Principio affermato

Un rapporto finale OLAF non è impugnabile con ricorso di annullamento quando non produca effetti giuridici vincolanti e non incida autonomamente sulla situazione giuridica dei destinatari, anche se sia stato elaborato nell’ambito di una cooperazione con l’EPPO su richiesta di quest’ultima. La tutela giurisdizionale effettiva non consente di derogare ai presupposti di ricevibilità dell’articolo 263 TFUE.

Come è indicizzato

Materietutela degli interessi finanziari dell’unioneolafepporicorso di annullamentotutela giurisdizionale effettiva

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