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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7658 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la sottofatturazione della vendita di due unità immobiliari effettuata nel 2004, ritenendo insufficienti i corrispettivi dichiarati rispetto agli importi dei mutui concessi agli acquirenti, alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare, alle caratteristiche comparative degli immobili e alla mancata esibizione dei contratti preliminari. Sulla base di tali elementi aveva emesso avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP e imposte dirette nei confronti della società e dei soci. I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, deducendo, tra l'altro, la violazione della disciplina sul limite alla rettifica dei corrispettivi immobiliari, della normativa sullo Statuto del contribuente, delle norme sul reddito d'impresa e dell'art. 2729 c.c., nonché vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché introduceva tardivamente e in modo non autosufficiente la disciplina del D.L. n. 41 del 1995, art. 15, e in parte infondato, poiché tale norma operava esclusivamente ai fini IVA e non poteva essere invocata per IRAP e imposte dirette. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità, mancata specificazione delle norme violate, mancata riproduzione degli atti rilevanti e per il tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito in sede di legittimità. È stata confermata, quindi, la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto gravi, precise e concordanti gli elementi presuntivi posti dall'Ufficio a fondamento dell'accertamento. I contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.250 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 41 del 1995, art. 15, comma 1, convertito dalla L. n. 85 del 1995

    "non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell'atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"

    La disposizione, applicabile all'epoca dei fatti, limitava ai soli fini IVA il potere di rettifica del corrispettivo degli immobili quando il valore dichiarato nell'atto non fosse inferiore al valore catastale determinato secondo la disciplina dell'imposta di registro. La sua applicazione presupponeva che il contribuente avesse tempestivamente dedotto nei gradi di merito il rispetto dei valori minimi e indicato le rendite catastali.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4

    "non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore [...] per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito"

    La norma individua il criterio del cosiddetto valore catastale o valore automatico, la cui operatività richiede l'esistenza di una rendita catastale e l'indicazione del valore attribuito al bene in modo da consentire il raffronto con il valore catastale.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 1

    La censura relativa alla decorrenza e all'applicazione temporale della disciplina è stata ritenuta assorbita, poiché collegata alla questione principale relativa al D.L. n. 41 del 1995.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. Tuttavia, in sede di cassazione non è possibile utilizzare il richiamo a tale norma per ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori e del ragionamento di merito, salvo specifiche violazioni giuridiche adeguatamente dedotte.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    I motivi di ricorso per cassazione devono indicare in modo specifico le norme violate e i fatti decisivi omessi. La Corte di cassazione non può trasformarsi in un giudice del merito né rivalutare autonomamente fatture, estratti conto o altri elementi probatori.

Massime di principio

  • In presenza di vendite immobiliari sospettate di sottofatturazione, la convergenza tra importi dei mutui, quotazioni di mercato, caratteristiche degli immobili e ulteriori anomalie documentali può costituire un insieme di presunzioni gravi, precise e concordanti idoneo a sostenere l'accertamento.
  • Una disciplina che limita la rettifica del corrispettivo sulla base del valore catastale deve essere invocata tempestivamente già nel ricorso introduttivo e adeguatamente documentata con rendita catastale e valore dichiarato; non è sufficiente introdurla per la prima volta in cassazione.
  • Le garanzie fondate sul valore catastale possono operare soltanto nei tributi e nei casi previsti dalla specifica norma: una tutela prevista per l'IVA non si estende automaticamente all'IRAP o alle imposte dirette.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere autosufficienti, specifiche e riferite puntualmente alle norme violate e agli atti processuali rilevanti; la mancata riproduzione o descrizione degli elementi decisivi può determinare l'inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente il peso delle prove né sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito. Per contestare il ragionamento presuntivo occorre indicare una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale ammissibile, non limitarsi a proporre una diversa lettura dei documenti.
  • La mancata produzione dei contratti preliminari o di una documentazione contabile completa può rafforzare, nel complesso, il quadro presuntivo dell'Amministrazione, pur non costituendo necessariamente da sola prova della sottofatturazione.

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