Sentenza n. 3870/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza numero 106/2025 del 25 marzo 2025, pronunciata dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, n. 106/2025, notificata al Ministero il 26 marzo 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere € 500,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, quale importo spettante per la carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del docente per l'anno scolastico 2024/2025. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza, l'an o il quantum del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento. La ricorrente ha quindi notificato e depositato il ricorso per ottemperanza il 24 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Varese. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza mediante il pagamento di quanto dovuto, entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che il commissario potrà essere attivato direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà provvedere nei successivi sessanta giorni, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi delle strutture amministrative necessarie. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti risultanti da titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il rimborso del contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell'an e del quantum del credito, accompagnata dall'assenza di prova di pagamenti anche parziali, consente di dichiarare l'inottemperanza e di ordinare all'amministrazione il pagamento di quanto dovuto, comprensivo degli interessi riconosciuti dal titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto un compenso specifico per l'esercizio dell'incarico.
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