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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04235/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una lunga vicenda risarcitoria per danni derivanti dalla realizzazione e dal funzionamento di un canale per lo scolo di acque luride, ritenuto fonte di inquinamento e deprezzamento di un fondo poi edificato. Dopo vari giudizi riuniti e dopo una sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva condannato in solido il Comune e l'ente idrico al pagamento di una somma in favore degli aventi diritto, un erede di uno degli originari attori ha notificato precetto per l'esecuzione del titolo. I debitori hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo di avere già pagato l'intero importo alla società immobiliare originaria acquirente del fondo e che tale pagamento avesse estinto il debito verso tutti i creditori risultanti dal titolo. In primo grado l'opposizione è stata rigettata; in appello, invece, è stata accolta, ritenendosi che il titolo esecutivo fosse da interpretare nel senso di una condanna a favore di tutti gli attori in solidarietà attiva e che, nei rapporti interni, il credito spettasse solo alla società immobiliare. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla solidarietà attiva e del giudicato, sostenendo che il titolo fosse chiaro, non interpretabile con elementi extratestuali e comunque non idoneo a fondare solidarietà attiva tra creditori diversi; 2) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi, perché la ripartizione del credito ereditario avrebbe richiesto la partecipazione di tutti; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la Corte d'appello modificato il giudicato attribuendo l'intero credito, nei rapporti interni, a un solo creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il titolo esecutivo era effettivamente oscuro e dunque interpretabile, e che l'interpretazione della Corte d'appello - secondo cui la condanna era a favore degli attori in modo unitario/solidale - era corretta. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che i crediti ereditari cadono in comunione pro indiviso e che la domanda del singolo erede spiega effetti verso tutti i coeredi, restando estranea al giudizio la divisione interna della comunione. Ha infine rigettato il terzo motivo, precisando che il giudicato del titolo esecutivo riguardava solo il rapporto tra danneggiati e responsabili, non anche il riparto interno del credito, questione introdotta solo nel giudizio di opposizione. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile per tardività; parimenti inammissibile per tardività è stato dichiarato il controricorso dell'Acquedotto Pugliese. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore della sola società immobiliare resistente che aveva validamente partecipato al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Individua il rimedio esperito dai debitori come opposizione all'esecuzione contro il precetto fondato sul titolo giudiziale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura per la dedotta violazione di legge nei primi e terzi motivi del ricorso principale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro della doglianza di nullità per asserita mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di solidarietà, ma non ritenuto ostativo alla lettura unitaria del titolo esecutivo.

  • art. 1294 c.c.

    È richiamato per sostenere che la solidarietà attiva non si presume e deve risultare dal titolo; la Corte però ritiene che dal titolo, interpretato nel suo complesso, emergesse una condanna unitaria in favore degli attori.

  • art. 1295 c.c.

    È evocato per sostenere che tra eredi di un creditore solidale non sussiste solidarietà attiva; la Corte reputa la censura infondata per la diversa struttura del credito ereditario in comunione.

  • art. 1314 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del credito parziario, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato del titolo esecutivo è limitato al rapporto esterno tra danneggiati e debitori, non estendendosi al riparto interno del credito tra i presunti concreditori.

  • art. 687 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente come alternativa al pagamento nelle mani di un solo creditore; la Corte non lo applica perché ritiene esistente una condanna unitaria interpretata come solidale.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del soccombente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Rilevante per la trattazione camerale e per le conseguenze dell'inammissibilità del controricorso tardivo.

  • art. 370 c.p.c.

    La sua preclusione opera nei confronti della parte che abbia depositato tardivamente il controricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Il titolo esecutivo giudiziale può e deve essere interpretato quando presenti ambiguità, lacune o incongruenze sul contenuto della condanna; l'interpretazione può avvalersi anche di elementi extratestuali del processo, purché non si alteri il decisum.
  • In sede di legittimità l'interpretazione del titolo esecutivo è sindacabile come violazione di legge quando si deduca un errore interpretativo rilevante; il giudice di merito non può però essere censurato se la lettura adottata è coerente con il testo del titolo e con il contesto processuale.
  • Il giudicato formatosi sul titolo esecutivo copre il rapporto sostanziale deciso tra credito e debito verso i responsabili, ma non si estende automaticamente al riparto interno del credito tra più soggetti che abbiano agito o che siano stati considerati quali creditori nel titolo.
  • I crediti ereditari, a differenza dei debiti ereditari, cadono in comunione pro indiviso tra i coeredi; la domanda proposta da uno solo degli eredi su un credito ereditario produce effetti verso tutti i coeredi, restando impregiudicata la successiva divisione interna.
  • La mancata integrazione del contraddittorio non è utilmente deducibile se la questione del litisconsorzio necessario non è stata sollevata e discussa nei gradi di merito; il giudicato implicito sul punto presuppone che la questione sia stata effettivamente posta e superata nel processo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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