Ordinanza n. 832/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento dell’irregolarità amministrativa, apertura di una posizione debitoria per € 62.289,66 e richiesta di restituzione delle somme, oltre al verbale della Guardia di Finanza presupposto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ARCEA del 2 febbraio 2026, con cui l’amministrazione ha recepito il verbale della Guardia di Finanza del 29 luglio 2025 e accertato un’irregolarità amministrativa, nonché gli atti conseguenti, tra cui l’apertura della posizione debitoria per € 62.289,66 e la nota del 3 febbraio 2026 con richiesta di restituzione delle somme. Dall’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel merito. Il giudice ha rilevato d’ufficio un vizio relativo alla notificazione del ricorso introduttivo: la notifica è stata eseguita presso l’indirizzo PEC di ARCEA risultante dal registro IPA, mentre risultava un diverso indirizzo nel registro PP.AA., registro prevalente ai fini delle notificazioni alle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso introduttivo perché effettuata presso l’indirizzo PEC risultante dal registro IPA, benché ARCEA disponesse di un indirizzo PEC inserito nel registro PP.AA., individuato in notificheattigiudiziari@pec.arcea.it. In applicazione degli artt. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994 e 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, il Collegio ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. È stata fissata la successiva camera di consiglio al 17 giugno 2026. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notifica alle amministrazioni presso l’indirizzo PEC presente nel registro IPA può avvenire solo laddove l’amministrazione non abbia un indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA.
L’indirizzo PEC dell’amministrazione risultante dal registro PP.AA. prevale, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, sull’indirizzo eventualmente presente nel registro IPA.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012
la notifica alle amministrazioni presso l’indirizzo PEC presente nel registro IPA può avvenire solo laddove l’amministrazione non abbia un indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA.
La notificazione presso l’indirizzo PEC del registro IPA è ammessa soltanto in assenza di un indirizzo dell’amministrazione risultante dal registro PP.AA.; in caso contrario, la notifica effettuata presso l’indirizzo IPA è nulla e deve essere rinnovata.
Massime di principio
- Ai fini della notificazione telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni, l’indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA. prevale sull’indirizzo eventualmente censito nel registro IPA.
- La notificazione di un ricorso a una pubblica amministrazione presso l’indirizzo PEC del registro IPA, quando l’amministrazione disponga di un indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA., è nulla.
- La nullità della notificazione del ricorso introduttivo impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio, senza definire il merito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 274/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 1047/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 170/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →