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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34911/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di appropriazione indebita di un veicolo concesso in leasing. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (artt. 43 e 646 c.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che mancava il dolo richiesto per il reato perché la sola messa in giacenza di una raccomandata contenente l'intimazione a restituire il veicolo non dimostra la conoscenza dell'intimazione da parte dell'imputato, e che la Corte territoriale ha operato un'inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, nel rapporto di leasing, per integrare l'appropriazione indebita è necessario che il debitore sia venuto a conoscenza dell'intimazione alla restituzione e che abbia intervertito il possesso comportandosi uti dominus. La semplice giacenza di una raccomandata ordinaria non prova la ricezione materiale del plico e, se l'intimazione proviene da una società cessionaria non notificata all'utilizzatore, il tentativo di invio non consente di inferire la consapevolezza del destinatario. La prova della conoscenza grava sull'accusa e non può essere superata con un'inversione dell'onere probatorio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata (annullamento senza rinvio).

Norme richiamate

  • artt. 43 e 646 cod. pen.

    L'art. 646 configura l'appropriazione indebita e richiede il dolo; l'art. 43 (dolo e colpa) implica che la pubblica accusa debba provare l'elemento soggettivo. La Corte ha ritenuto che, nel leasing, il dolo richiede la prova che il destinatario fosse a conoscenza dell'intimazione alla restituzione.

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n.176/2020) e art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n.15/2022)

    art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020 n.137; art.16 dl. 30/12/2021 n.228

    Norme richiamate per le modalità di esame del ricorso (procedure speciali previste per il periodo), applicate dal Collegio per la trattazione del motivo.

  • art. 8, comma 4, legge 890/1982

    art. 8, comma 4, L. 890/1982

    Richiamata in relazione al sistema delle notificazioni postali di atti giudiziari: la legge prevede garanzie e modalità specifiche per assicurare la conoscenza dell'atto al destinatario, diverso dal regime delle raccomandate ordinarie.

  • art. 25 delle Condizioni generali di servizio per il servizio universale postale (Delibera 385/13/CONS)

    art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale

    Stabilisce che per le raccomandate ordinarie, in caso di mancata consegna, è previsto il rilascio dell'avviso di giacenza e non la presunzione di ricezione del contenuto; pertanto la giacenza non equivale alla prova della ricezione materiale del plico.

  • art. 1335 cod. civ.

    La presunzione di conoscenza prevista da questa norma opera quando l'atto è giunto all'indirizzo del destinatario; se l'atto non è materialmente giunto, la presunzione non trova applicazione.

  • Corte Cost. n. 346 del 23/9/1998

    Richiamata per affermare che l'affissione di un avviso o il deposito nella cassetta postale sono insufficienti a provare la conoscenza dell'atto; per gli atti giudiziari è necessaria la procedura che assicuri effettiva conoscenza (es. raccomandata con avviso di ricevimento nel sistema specifico).

Massime di principio

  • Per il reato di appropriazione indebita relativo a beni in leasing è necessario provare non solo la risoluzione contrattuale per inadempimento, ma anche che l'utilizzatore sia venuto a conoscenza dell'intimazione alla restituzione e abbia effettivamente intervertito il possesso comportandosi come proprietario.
  • La prova della conoscenza dell'intimazione grava sulla pubblica accusa: la mera giacenza di una raccomandata ordinaria non dimostra la ricezione materiale del plico e quindi non è sufficiente a provare il dolo.
  • Se la richiesta di restituzione proviene da una società cessionaria del credito, è rilevante che l'utilizzatore sia stato informato della cessione; in assenza di notifica della cessione, un invio da parte del cessionario non consente automaticamente di dedurre la consapevolezza del destinatario circa il rapporto originario.
  • Non è ammessa in sede penale l'inversione dell'onere della prova che imponga al destinatario di giustificare il mancato ritiro del plico; l'accusa deve dimostrare gli elementi costitutivi del reato.
  • La presunzione prevista dall'art. 1335 c.c. non si applica se l'atto non è giunto materialmente all'indirizzo del destinatario; per garantire la prova della ricezione si devono utilizzare strumenti o procedure che producono ricevuta di avvenuta consegna (es. raccomandata con avviso di ricevimento o notifiche formali).

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