Cassazione Penale, Sentenza n. 34912/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 648 c.p., deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione alla presunta mancanza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, lett. B) (pericolo di fuga) e C) (pericolo di reiterazione). Contestava la presunta genericità e mancanza di concretezza della valutazione del pericolo di recidiva e di fuga, l'irrilevanza delle modalità del reato prese in considerazione dal Tribunale e la non attualità/antichità dei precedenti a sostegno della recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito una critica specifica e puntuale alle argomentazioni del Tribunale del riesame, limitandosi a censure generiche e non correlando in modo analitico le proprie deduzioni alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva motivato in modo congruo e non vizioso la sussistenza del pericolo di reiterazione (valutato sulla base dell'ingente valore della refurtiva, dell'inserimento in ambienti delinquenziali e di precedenti penali specifici e recenti) e del pericolo di fuga (anche in ragione dello stato di irreperibilità dell'indagato). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per lamentare un vizio di motivazione; la Corte richiama che per fondare tale censura in cassazione è necessaria una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata
art. 274, lett. B) e C) c.p.p.
Requisiti cautelari contestati: lett. B) pericolo di fuga e lett. C) pericolo di reiterazione; il Tribunale del riesame li aveva ritenuti sussistenti sulla base di elementi concreti (valore della refurtiva, inserimento in ambiti criminali, precedenti specifici e irreperibilità)
art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disciplina introdotta dal decreto (modalità procedurali applicate al procedimento)
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata nella motivazione circa l'inammissibilità per aspecificità: il ricorso deve contenere la critica argomentata e specifica dell'atto impugnato, altrimenti è inammissibile
art. 616 c.p.p.
Previsione applicata per la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
art. 28 reg. esec. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia (esecuzione delle formalità a seguito della decisione)
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari personali occorre svolgere una critica specifica e puntuale: il ricorso deve confrontarsi testualmente e analiticamente con le argomentazioni del giudice di merito, indicando fatti e norme che sostengono la diversa decisione.
- Censure generiche o assertive sulla mancata valutazione delle esigenze cautelari espresse dal giudice del riesame sono in genere dichiarate inammissibili per aspecificità.
- Per la sussistenza del pericolo di reiterazione il giudice può valorizzare elementi concreti quali l'entità della refurtiva, il collegamento a reti criminali e precedenti specifici e recenti; tali valutazioni, se motivate, sono difficilmente sindacabili in cassazione se non contestate puntualmente.
- Il pericolo di fuga può essere compiutamente ravvisato anche sulla base dell'irreperibilità dell'indagato; l'assenza di comprovata stabilità residua sul territorio aggrava il rischio valutato dal giudice.
- Chi impugna deve dimostrare la decisività del presunto vizio rispetto al percorso argomentativo del giudice del merito; la mera negativa affermazione della non attualità o della genericità non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese processuali; dunque è opportuno, prima di proporre ricorso, verificare che le censure siano effettivamente specifiche e argomentate.
- Nei procedimenti cautelari è essenziale documentare e controargomentare i fatti materiali valorizzati dal giudice (es. valore della refurtiva, data dei precedenti, elementi di collegamento a reti delinquenziali) per offrire una prospettazione alternativa credibile.
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