Cassazione Penale, Sentenza n. 7941/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Modena che ha riconosciuto parzialmente la continuazione in sede esecutiva tra alcune sentenze. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della continuazione tra la sentenza per associazione di tipo mafioso (Corte d'appello di Napoli) e le sentenze per estorsioni (Corte d'appello di Bologna), sostenendo che l'associazione mafiosa era stata costituita per commettere estorsioni e che i reati fine erano programmati nell'ambito dell'associazione; (2) violazione di legge e insufficiente motivazione nella determinazione della pena in relazione alla continuazione tra le sentenze concernenti reati di estorsione, perché non sarebbero indicati i parametri adottati per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo al diniego di continuazione tra associazione mafiosa e reati estorsivi, confermando che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente rilevato la disarticolazione dell'organizzazione prima degli episodi estorsivi e l'assenza di elementi per dimostrare una preventiva programmazione dei reati fine all'atto della costituzione o all'ingresso nel sodalizio. Ha invece accolto il secondo motivo con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio: la motivazione del giudice dell'esecuzione è risultata in parte apodittica e non ha adeguatamente giustificato l'aumento della pena (pena attribuita per l'unificato reato estorsivo risultava immotivatamente sopra il medio edittale e non ha tenuto conto della identità del titolo di reato già unificato in sede di cognizione). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per le sentenze della Corte d'appello di Bologna del 20/04/2012 e del 25/10/2016 e ha rinviato al giudice dell'esecuzione per una nuova determinazione, ordinando una nuova motivazione sul punto.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che regola il procedimento esecutivo e la possibilità di riconoscere la continuazione in sede esecutiva; è stata applicata per valutare la riunificazione dei trattamenti sanzionatori e la rideterminazione della pena complessiva.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come norma processuale pertinente al procedimento esecutivo; la decisione ne ha tenuto conto nell'esame dell'ammissibilità dei motivi (anche se il rilievo decisivo è stato sul 671 e sull'art. 81 c.p.).
art. 81 cod. pen.
Regola la determinazione della pena in presenza di più reati e la continuazione; la Corte ha richiamato il principio che l'applicazione dell'art. 81 (secondo comma e relative operazioni) non può essere elusa da una determinazione tale da avvicinare eccessivamente il risultato al cumulo materiale, senza adeguata motivazione.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. legge 12 luglio 1991, n. 203
Norma richiamata per l'aggravamento previsto in materia di delitti commessi con modalità mafiose; la Corte ha segnalato che i reati fine erano aggravati ai sensi di tale disposizione ma ha ribadito che ciò non è sufficiente, da solo, a dimostrare la programmabilità dei singoli reati al momento della costituzione dell'associazione.
Massime di principio
- La riconoscibilità della continuazione fra associazione mafiosa e reati fine richiede prova che i reati fossero programmati sin dall'origine dell'associazione o al momento dell'instaurazione del rapporto associativo; un mero legame funzionale o il fatto che i reati rafforzassero l'organizzazione non basta.
- Decisioni precedenti del giudice dell'esecuzione o del merito che abbiano già escluso la continuazione rilevano e devono essere adeguatamente confrontate nel nuovo giudizio; il ricorrente deve contestare la motivazione specifica del provvedimento impugnato per essere ammissibile.
- Nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio in sede esecutiva il giudice deve motivare chiaramente i criteri e i parametri adottati (ragionamento su edittalità, reciproca incidenza dei titoli di reato, eventuali aumenti) e non può adottare valutazioni apodittiche che conducano a una pena complessiva sostanzialmente equivalente al cumulo materiale quando la continuazione dovrebbe produrre un effetto limitativo.
- Se la motivazione sulla quantificazione della pena è carente o contrastante con le determinazioni già effettuate in sede di cognizione, la Cassazione annulla limitatamente a quella determinazione e rinvia al giudice dell'esecuzione per nuova valutazione motivata.
- In casi analoghi, per ottenere il riconoscimento della continuazione tra associazione e reati fine è opportuno produrre elementi specifici relativi alla preventiva programmazione dei reati (tempistica, ruoli, ordini o pianificazione), non limitandosi a dedurre la mera finalità di rafforzamento dell'associazione.
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