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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33812/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 4/01/2023 del Tribunale di Venezia che ha ordinato l'esecuzione della sentenza di condanna del 30/11/2018 (ammenda di 1.000 euro ciascuno per violazione art. 30, comma 1, lett. h) legge 11/02/1992 n.157). Denunciano: (1) errata applicazione dell'art. 669, comma 8 c.p.p. perché tale norma disciplinerebbe il caso di due sentenze distinte e non di una seconda sentenza emessa nello stesso procedimento in sede di rinvio; (2) violazione dell'art. 628 c.p.p. perché il pubblico ministero avrebbe dovuto impugnare la sentenza del giudice del rinvio nei modi e termini previsti e non chiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione; (3) omissione di pronuncia sulla richiesta del PM di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, previa verifica dell'inesistenza della sentenza n.20/21 del Tribunale di Venezia.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e ha confermato che la pronuncia di condanna del 30/11/2018 è irrevocabile in punto di responsabilità dopo l'annullamento parziale in Cassazione, con conseguente eseguibilità della pena principale ai sensi dell'art. 624 c.p.p. e applicazione dell'art. 669, comma 8 c.p.p. in caso di conflitto tra sentenze. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla istanza di sospensione condizionale della pena e ha rinviato al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o respinti.

Norme richiamate

  • art. 669, comma 8, cod. proc. pen.

    La norma risolve il conflitto esecutivo tra una sentenza di condanna irrevocabile e una sentenza successiva di proscioglimento per estinzione: prevale l'esecuzione della sentenza di condanna quando la dichiarazione di estinzione sia intervenuta dopo l'irrevocabilità della condanna.

  • art. 624, cod. proc. pen.

    Consente l'esecuzione della pena principale relativa a capi non essenzialmente connessi con quelli annullati, quando siano divenuti irrevocabili i punti relativi alla responsabilità e alla determinazione della pena principale.

  • art. 628, cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulle impugnazioni: i ricorrenti avevano sostenuto che il PM avrebbe dovuto impugnare la sentenza del giudice del rinvio nei modi e termini previsti; la Corte però ha ritenuto il motivo infondato alla luce della irrevocabilità della condanna.

  • art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n.157

    Norma sostanziale che definisce il reato per il quale furono condannati gli imputati (contestata nella sentenza di merito); citata per identificare la fattispecie oggetto del procedimento.

Massime di principio

  • Se esiste una sentenza di condanna irrevocabile in punto di responsabilità e successivamente si pronuncia una sentenza di proscioglimento per estinzione (es. prescrizione) intervenuta dopo l'irrevocabilità, ai sensi dell'art. 669, comma 8 c.p.p. prevale l'esecuzione della condanna.
  • In caso di annullamento parziale in Cassazione con punti di responsabilità acquisiti e rinvio, può essere eseguita la pena principale relativa ai capi non essenzialmente connessi a quelli annullati (art. 624 c.p.p.).
  • Quando il giudice dell'esecuzione omette di decidere su una istanza rilevante (es. sospensione condizionale della pena espressamente rimessa al giudice di merito), la Cassazione può annullare l'ordinanza limitatamente a quella omissione e rinviare il giudizio per statuire sul beneficio.
  • In casi di conflitto tra giudicati intervenuti in tempi diversi occorre verificare la data di irrevocabilità della condanna rispetto alla data della dichiarazione di estinzione: la sequenza temporale è decisiva per la prevalenza delle pronunce.
  • Sebbene le questioni procedurali di impugnazione (art. 628 c.p.p.) siano rilevanti, non prevalgono quando l'assetto dei giudicati e l'irrevocabilità della condanna rendono inapplicabile la soluzione favorevole derivante dalla sentenza successiva.

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