Cassazione Penale, Sentenza n. 33812/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 4/01/2023 del Tribunale di Venezia che ha ordinato l'esecuzione della sentenza di condanna del 30/11/2018 (ammenda di 1.000 euro ciascuno per violazione art. 30, comma 1, lett. h) legge 11/02/1992 n.157). Denunciano: (1) errata applicazione dell'art. 669, comma 8 c.p.p. perché tale norma disciplinerebbe il caso di due sentenze distinte e non di una seconda sentenza emessa nello stesso procedimento in sede di rinvio; (2) violazione dell'art. 628 c.p.p. perché il pubblico ministero avrebbe dovuto impugnare la sentenza del giudice del rinvio nei modi e termini previsti e non chiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione; (3) omissione di pronuncia sulla richiesta del PM di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, previa verifica dell'inesistenza della sentenza n.20/21 del Tribunale di Venezia.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e ha confermato che la pronuncia di condanna del 30/11/2018 è irrevocabile in punto di responsabilità dopo l'annullamento parziale in Cassazione, con conseguente eseguibilità della pena principale ai sensi dell'art. 624 c.p.p. e applicazione dell'art. 669, comma 8 c.p.p. in caso di conflitto tra sentenze. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla istanza di sospensione condizionale della pena e ha rinviato al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o respinti.
Norme richiamate
art. 669, comma 8, cod. proc. pen.
La norma risolve il conflitto esecutivo tra una sentenza di condanna irrevocabile e una sentenza successiva di proscioglimento per estinzione: prevale l'esecuzione della sentenza di condanna quando la dichiarazione di estinzione sia intervenuta dopo l'irrevocabilità della condanna.
art. 624, cod. proc. pen.
Consente l'esecuzione della pena principale relativa a capi non essenzialmente connessi con quelli annullati, quando siano divenuti irrevocabili i punti relativi alla responsabilità e alla determinazione della pena principale.
art. 628, cod. proc. pen.
Norma procedurale sulle impugnazioni: i ricorrenti avevano sostenuto che il PM avrebbe dovuto impugnare la sentenza del giudice del rinvio nei modi e termini previsti; la Corte però ha ritenuto il motivo infondato alla luce della irrevocabilità della condanna.
art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n.157
Norma sostanziale che definisce il reato per il quale furono condannati gli imputati (contestata nella sentenza di merito); citata per identificare la fattispecie oggetto del procedimento.
Massime di principio
- Se esiste una sentenza di condanna irrevocabile in punto di responsabilità e successivamente si pronuncia una sentenza di proscioglimento per estinzione (es. prescrizione) intervenuta dopo l'irrevocabilità, ai sensi dell'art. 669, comma 8 c.p.p. prevale l'esecuzione della condanna.
- In caso di annullamento parziale in Cassazione con punti di responsabilità acquisiti e rinvio, può essere eseguita la pena principale relativa ai capi non essenzialmente connessi a quelli annullati (art. 624 c.p.p.).
- Quando il giudice dell'esecuzione omette di decidere su una istanza rilevante (es. sospensione condizionale della pena espressamente rimessa al giudice di merito), la Cassazione può annullare l'ordinanza limitatamente a quella omissione e rinviare il giudizio per statuire sul beneficio.
- In casi di conflitto tra giudicati intervenuti in tempi diversi occorre verificare la data di irrevocabilità della condanna rispetto alla data della dichiarazione di estinzione: la sequenza temporale è decisiva per la prevalenza delle pronunce.
- Sebbene le questioni procedurali di impugnazione (art. 628 c.p.p.) siano rilevanti, non prevalgono quando l'assetto dei giudicati e l'irrevocabilità della condanna rendono inapplicabile la soluzione favorevole derivante dalla sentenza successiva.
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