Ordinanza n. 635/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 16/10/2024 n. 207.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, del 16 ottobre 2024, n. 207
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario. Il TAR ha rilevato che la procura alle liti depositata dalla ricorrente era viziata da genericità, poiché non conteneva alcun riferimento alla sentenza della cui esecuzione si chiedeva l'accertamento. La questione riguardava l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza alla luce dell'art. 40 c.p.a. e la possibilità di sanare il vizio della procura mediante l'applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la procura speciale alle liti costituisca requisito di ammissibilità del giudizio ai sensi dell'art. 40 c.p.a. e che la disciplina della nullità della procura prevista dal codice del processo amministrativo sia completa, senza lacune da colmare mediante il ricorso al codice di procedura civile. Pertanto, l'art. 182, comma 2, c.p.c., che consente la sanatoria della procura nulla, non è stato ritenuto applicabile al processo amministrativo. Tuttavia, poiché la procura era stata rilasciata il 26 agosto 2025, anteriormente alla pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, il TAR ha riconosciuto l'incertezza normativa quale errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a. e ha rimesso la ricorrente in termini. È stato quindi assegnato il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una valida procura speciale. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo.
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini per errore scusabile quando ricorra una situazione di incertezza normativa idonea a giustificare il mancato rispetto di un onere processuale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di sanare la procura nulla prevista dalla norma non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la procura speciale alle liti è un requisito di ammissibilità e deve riferirsi specificamente alla controversia, non essendo sufficiente una procura generica priva di qualsiasi riferimento all'azione o al provvedimento oggetto del giudizio.
- La disciplina della nullità della procura contenuta nel codice del processo amministrativo è completa; non è quindi applicabile in via analogica l'art. 182, comma 2, c.p.c. per sanare una procura nulla nel processo amministrativo.
- La rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta quando l'onere processuale sia stato assolto prima di un sopravvenuto chiarimento dell'Adunanza plenaria che abbia escluso la possibilità di sanatoria della procura, purché l'incertezza normativa fosse obiettivamente riconoscibile.
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