Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10302/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Vercelli che, in sede di esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze per reati di truffa commessi in periodi ravvicinati e in contesti simili. I motivi di ricorso denunciavano: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen., per avere il Tribunale svalutato le valutazioni già espresse dai giudici di cognizione e ritenuto i reati espressione di una "scelta di vita", anziché esaminare gli elementi fattuali e giuridici emergenti dalle sentenze dedotte; (2) erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per aver richiesto un "quid pluris" oltre agli indici di unicità del disegno criminoso; (3) vizi motivazionali per aver ritenuto necessaria identità assoluta delle condotte, dell'arco temporale e della tipologia di reato, senza considerare la loro omogeneità e contiguità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati. Ha richiamato i criteri per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e pianificazione della vita, e la programmazione delle successive fattispecie almeno nelle linee essenziali). Ha inoltre affermato che il giudice dell'esecuzione, pur libero nel suo giudizio, non può ignorare le valutazioni già compiute dai giudici della cognizione e, se decide diversamente anche solo per alcuni reati, è tenuto a motivare puntualmente la disattesa valutazione. Il provvedimento impugnato è stato censurato per un approccio atomistico agli indici, per aver equivocato il significato della contiguità temporale e per aver desunto una "scelta di vita delinquenziale" senza valutare il quadro complessivo e la contiguità degli episodi. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale rilevante nella materia dell'esecuzione; la Corte ritiene che il giudice dell'esecuzione debba tenere conto degli elementi fattuali e giuridici già accertati in sede di cognizione nel valutare la continuazione

  • art. 628, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 627 per contestare la riduzione delle valutazioni precedentI: la norma è stata interpretata nel senso che il giudice dell'esecuzione non può limitarsi ad una rivalutazione formale degli elementi senza motivare la diversa decisione rispetto ai giudici di cognizione

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La Corte chiarisce che la norma sulla continuazione non richiede l'identità assoluta delle condotte; occorre invece valutare gli indici probatori della unicità del disegno criminoso (omogeneità, contiguità, modalità, sistematicità), senza pretendere un "quid pluris" non previsto

  • art. 671, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione su istanza per il riconoscimento della continuazione; la Corte precisa che il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di valutazione ma è vincolato a motivare la disattesa di valutazioni già compiute in sede di cognizione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, anche se libero nelle sue valutazioni, deve considerare e motivare in modo specifico eventuali discordanze rispetto alle valutazioni svolte dai giudici della cognizione; non può ignorare i precedenti accertamenti fatti in sentenze già definitive
  • Il riconoscimento della continuazione si basa su un insieme di indici (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, cause, modalità, sistematicità e programmazione delle condotte) che vanno valutati nel loro complesso e non richiedono identità formale e assoluta delle singole azioni
  • Un arco temporale esteso non esclude a priori la continuazione: è possibile riconoscerla per gruppi di reati commessi in epoche contigue all'interno di un periodo più lungo, se sussistono gli altri elementi indicativi
  • Il giudice non deve adottare un approccio "atomistico" degli indici; è necessario un esame complessivo della loro idoneità a rivelare l'unicità del disegno criminoso
  • Se il giudice dell'esecuzione ritiene di non applicare la continuazione pur in presenza di elementi valutati diversamente dai giudici di merito, è obbligato a motivare puntualmente il perché della divergenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.